La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha disposto che in tema di azione di responsabilità sociale promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una S.r.l. dai soci in sostituzione processuale della società, ex art. 2476, comma III, nel caso di successivo fallimento della società, ai sensi dell’art. 146 L. Fall., il curatore è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione.
Infatti, la sostituzione del curatore fallimentare nell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, rientra nell’alveo delle ipotesi previste dall’art. 43 L. Fall., comma I, secondo cui «nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore».
Ne consegue che, quando nel corso dell’appello riassunto nei confronti del fallimento di una società il curatore non prosegue l’azione, la causa deve dichiararsi improcedibile, per sopravvenuto difetto di legittimazione dei soci.