Con sentenza del 05 luglio 2013 il Tribunale di Torino ha affermato il principio secondo cui, in materia di servizi di investimento (nel caso di specie aventi ad oggetto operazioni in contratti derivati), la sottoscrizione del successivo contratto quadro, per cui l’art. 23 TUF prevede la forma scritta a pena di nullità, non può sanare o convalidare il contratto nullo: né il contratto quadro, né l’ordine di investimento in swap.
Quanto al primo, infatti, osta alla convalida la generale previsione dell’art. 1423 c.c.; quanto al secondo, la sua nullità deriva dalla mancanza di un presupposto previsto dalla legge (il contratto quadro appunto).
Questo presupposto, sottolinea il Tribunale, non è requisito meramente formale, ma risponde alle esigenze di garanzia dell’investitore. La nullità dell’ordine di investimento non dipende da un difetto di forma, ma dalla violazione di norme imperative; e la ratio di tutela sottesa a queste norme non viene soddisfatta qualora il contratto-quadro sopravvenga all’ordine di investimento.