Tizia, amministratrice di una s.p.a., emetteva un assegno in nome della persona giuridica, apponendo sul titolo la propria sottoscrizione, la qualifica sociale da lei ricoperta e il timbro della società. La banca, onorando l’assegno, addebitava la somma sul conto corrente personale di Tizia ingenerando uno scoperto di conto. A questo titolo la banca adiva il giudice al fine di ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo per saldo passivo di conto corrente. L’ingiunta proponeva quindi opposizione contestando il debito e formulando una domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati dall’illegittimo comportamento della banca.
Nel decidere la fattispecie concreta riferita, la Corte ha affermato che dal combinato disposto degli artt. 11 e 14 della L. ass. si trae il principio per cui l’assegno sottoscritto dall’amministratore di una s.p.a. contenente l’espressa indicazione della carica ricoperta e il timbro della società, comporta la legittima assunzione dell’obbligazione da parte della società, dal momento che emerge dal contesto letterale il collegamento tra il firmatario e l’ente. Risulta pertanto illegittimo il comportamento della banca che, onorando l’assegno, addebiti la somma sul conto personale dell’amministratore. Con l’ulteriore conseguenza che, nella specie, non può ritenersi sussistente alcuno scoperto di conto e devono considerarsi non dovute le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e di interessi passivi.