Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Napoli si è espresso in materia di sovraindebitamento, soffermandosi sui requisiti per l’omologa del piano del consumatore alla luce delle recenti novità introdotte dal D.L 137/2020 (Decreto Ristori).
Sul punto, ricorda il Tribunale, prima dell’intervento del Decreto Ristori, la norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell’omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell’indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell’assunzione delle obbligazioni.
Con il Decreto Ristori, invece, il riferimento alla meritevolezza è stato eliminato, lasciando al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, prevedendo tuttavia una preclusione all’accesso al procedimento speciale qualora emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore.
Nel caso di specie, risulta che il debitore abbia fatto ricorso al credito al solo scopo di fronteggiare le esigenze della vita familiare, dapprima per la costruzione della prima casa e successivamente per garantirne il sostentamento.
Tali elementi, evidenzia il Tribunale, portano ad escludere che il consumatore non sia meritevole di accedere ad un piano del consumatore, non avendo posto in essere atti di prodigalità o comportamenti gravemente colposi atti a dilapidare il proprio patrimonio.