La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza n. 37237/2024 (Pres. Ramacci, Rel. Zunica), ha ribadito che l’istituto della speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis C.p. non si applica alle società, in caso di contestazione della responsabilità amministrava dell’ente per fatti di reato commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione ex D. Lgs. 231/2001.
Secondo la Cassazione – che ha annullato al sentenza impugnata con rinvio al tribunale di merito in diversa composizione – il riconoscimento della particolare tenuità del fatto anche nei confronti della società ha costituito infatti un ulteriore profilo di illegittimità della pronuncia: la Corte richiama infatti la precedente giurisprudenza resa in seno alla stessa sezione della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 1420 del 10/07/2019), secondo cui “la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis C.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal D. Lgs. 231/2001, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto“.
Tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo infatti ugualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso.