Con Circolare n. 7 del 24 marzo 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indicato gli elementi distintivi che differenziano la misura per il 2017 dell’intervento di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Articolo 44, comma 11-bis, d.lgs. n. 148/15.
Sul punto si ricorda come l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (proroga e definizione di termini) ha previsto il finanziamento, per l’anno 2017, dell’intervento straordinario di integrazione salariale introdotto dall’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un importo di 117 milioni di euro a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.
Per i profili non affrontati dalla presente Circolare si rinvia a quanto già previsto dalla Circolare n. 30 del 14 ottobre 2016 (cfr. contenuti correlati).