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Giurisprudenza

Spese di recupero risarcibili anche in presenza di ritardi trascurabili o importi esigui 

19 Settembre 2024

Riccardo M. Colangelo, Dottorando presso Universitas Mercatorum – Roma

Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, 11 luglio 2024, C279/23 – Pres. Rel. Piçarra

Di cosa si parla in questo articolo

Con Sentenza dell’11 luglio 2024, nella causa C279/23, la Corte di Giustizia si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con particolare riguardo al risarcimento forfettario minimo dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

La Corte ha confermato che la norma di cui all’art. 6, par. 1, Direttiva (UE) 2011/7osta a una prassi dei giudici nazionali consistente nel respingere i ricorsi volti ad ottenere l’importo forfettario minimo a titolo di risarcimento delle spese di recupero previsto da tale disposizione, per il motivo che il ritardo di pagamento del debitore è trascurabile o che l’importo del debito oggetto del ritardo di pagamento del debitore è esiguo”. 

Al centro della questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dal Tribunale circondariale di Katowice-Ovest risultava l’orientamento giurisprudenziale che, basandosi su una peculiare interpretazione dell’art. 5 del codice civile polacco, ha costantemente applicato la legge che ha recepito ed attuato la Direttiva 2011/7/UE rigettando, nei casi in cui non fossero superate specifiche soglie di importo o temporali, le domande di pagamento dell’importo forfettario per le spese di recupero.

La Corte di Giustizia ha ritenuto che “né l’importo poco elevato del credito dovuto, né il carattere trascurabile del ritardo di pagamento possono giustificare l’esonero del debitore dal pagamento dell’importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ogni ritardo di pagamento di cui è l’unico responsabile”, evidenziando al contempo come nessun orientamento giurisprudenziale, seppur consolidato, possa ostare alla doverosa applicazione del principio di interpretazione conforme; solo in presenza di elementi di natura oggettiva, a norma dell’art. 7 della direttiva, resta ammissibile una deroga al pagamento dell’importo forfettario, configurandosi altrimenti quella grave iniquità che il legislatore eurounitario riconduce ad ogni clausola o prassi “che escluda il risarcimento per i costi di recupero”. 

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