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Giurisprudenza

Spetta alla società provare il danno per la violazione degli obblighi informativi degli amministratori in conflitto d’interesse

29 Agosto 2018

Marco Martino, Trainee presso Latham & Watkins

Cassazione Civile, Sez. VI, 1 giugno 2018, n. 14072 – Pres. Cristiano, Rel. Terrusi

Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 2391 c.c., per il caso di mancata informativa da parte dell’amministratore rispetto ad un proprio interesse in una potenziale operazione, non prevede un’inversione dell’onere della prova in tema di verificazione del danno e del nesso causale tra l’omissione dell’amministratore e la conseguenza dannosa per la società. Tale onere incombe quindi sulla società che assuma di essere stata danneggiata dall’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’amministratore, secondo gli ordinari criteri distributivi di cui all’art. 2697 c.c..

Nel caso di specie, un amministratore delegato aveva omesso di informare la società circa i rapporti di parentela sussistenti con un membro di un organo di consulenza incaricato dalla stessa. La società conveniva in giudizio l’amministratore, sostenendo in particolare che l’ipotesi di responsabilità per omesso adempimento degli obblighi informativi comporterebbe, a differenza del modello generale di responsabilità nei confronti della società, un’inversione dell’onere della prova quanto alla presunzione di rilevanza causale della condotta rispetto al danno subito dalla società.

La Corte di Cassazione rileva, in primo luogo, che non era stata prospettata l’esistenza di un vantaggio patrimoniale dell’amministratore nell’operazione in esame; in secondo luogo, “che nessuna prova era emersa in ordine al nesso tra l’inadempimento ascritto all’amministratore e la conseguenza dannosa ipotizzata”. La Suprema Corte ricorda quindi – richiamando un principio già espresso in Cass. Civ., Sez. I, 22 dicembre 1993, n. 12700 e Cass. Civ. 10 febbraio 1962, n. 285 – che, ai fini della responsabilità dell’amministratore di una società ex art. 2391, deve fornirsi la prova del danno “ingiusto” cagionato alla società; l’operazione prospettata, inoltre, deve presentare un’utilità per la controparte nella quale i suddetti amministratori abbiano un interesse (Cass. Civ., Sez. I, 4 aprile 1998, n. 3483).

Tuttavia, né disposizioni richiamate, né la giurisprudenza della Corte consentono di rilevare un’inversione degli ordinari criteri di ripartizione dell’onere della prova circa il danno subito dalla società e il relativo nesso causale, che grava pertanto sulla società come da principio generale, ai sensi dell’art. 2697 c.c..

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