Con Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche alla disciplina in materia di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Come noto, con l’art. 3, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è stato sostituito il comma 1-bis del citato art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, allargando il perimetro dei soggetti coinvolti ai seguenti soggetti:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- società controllate direttamente o indirettamente i) dagli enti di cui ai nn. 1 (art. 17-ter, comma 1-bis, lett. 0a, del D.P.R. n. 633 del 1972) e 2 (art. 17-ter, comma 1-bis, lett. 0b, del D.P.R. n. 633 del 1972) sopra indicati, nonché ii) dalle società soggette allo split payment sulla base delle modifiche introdotte (art. 17-ter, comma 1-bis, lett. c e d, del D.P.R. n. 633 del 1972);
- società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment.