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Split payment: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

13 Aprile 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti relativamente al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all’articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Sulla materia sono intervenuti due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispettivamente del 23 gennaio 2015 e del 20 febbraio 2015, e due circolari dell’Agenzia delle Entrate, n. 1/E del 9 febbraio 2015 e n. 6/E del 19 febbraio 2015 (cfr. contenuti correlati).

Con la presente Circolare l’Agenzia ha voluto fornire ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo della disposizione in commento, nonché circa gli adempimenti da espletarsi da parte dei soggetti coinvolti nell’applicazione del meccanismo in esame, mettendo a fuoco la platea delle Pa che devono applicare lo split payment, definendo in modo più chiaro i soggetti esclusi ed illustrando le interconnessioni della disciplina con quelle del reverse charge e della fatturazione elettronica.

La Circolare si sofferma in particolare su: ambito soggettivo di applicazione; ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti; adempimenti dei soggetti passivi fornitori; esigibilità dell’imposta; adempimenti delle PA soggetti passivi; adempimenti delle PA non soggetti passivi; regolarizzazione e note di variazione; verifiche telematiche dei pagamenti; intervento sostitutivo in presenza di DURC negativo; creditore pignoratizio e debitore pignorato; rimborsi; efficacia temporale; sanzioni.

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