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IVA

Split payment: nuovo decreto del MEF che semplifica i rimborsi

24 Febbraio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il nuovo decreto ministeriale del 20 febbraio 2015 che apporta modifiche al precedente Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 (crf. contenuti correlati) che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), c.d. split payment.

In particolare, ai fini di semplificazione, il nuovo decreto prevede che i rimborsi IVA da erogarsi in via prioritaria, ai sensi del suddetto Decreto del 23 gennaio 2015, ai contribuenti che effettuano le operazioni con il meccanismo dello split payment, non siano assoggettati ai criteri previsti dall’art. 2, D.M. 22 marzo 2007, ovvero: esercizio dell’attività da almeno tre anni; eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale; eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

La disposizione del nuovo decreto si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015.

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