Con le ordinanze nn. 23367 e 23368 del 29 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha esaminato il tema della deducibilità delle spese di sponsorizzazione, confermando che la presunzione semplice, basata su indizi gravi, precisi e concordanti, può essere utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per accertare l’inesistenza oggettiva di tali spese.
Nel caso in esame, un contribuente (persona fisica) aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2008 e 2009, con i quali l’Amministrazione finanziaria contestava l’inesistenza di operazioni di sponsorizzazione rese a favore di una associazione sportiva dilettantistica (ASD) e recuperava i costi portati in deduzione.
L’Agenzia delle Entrate, con ricostruzione condivisa anche dai giudici d’appello (che avevano confermato gli atti impugnati) aveva basato il proprio accertamento su una serie di indizi, quali la genericità dei contratti, l’assenza di prova dell’effettiva esecuzione delle prestazioni pubblicitarie e l’incongruenza rispetto a sponsorizzazioni effettuate da altre imprese o effettuate in altre annualità.
Il contribuente, pur avendo prodotto il contratto, le fatture e la prova dei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, non era riuscito a dimostrare l’effettività delle prestazioni pubblicitarie.
Ricorreva il contribuente per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, sostenendo che la presunzione legale assoluta riguardante la congruità e l’inerenza delle spese (entro il limite di duecentomila euro) lo esonerasse dall’onere di provare l’effettività delle stesse.
A suo avviso, la produzione del contratto, delle fatture e dei pagamenti sarebbe stata sufficiente a dimostrare la deducibilità dei costi.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la presunzione legale assoluta prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, che si riferisce alla congruità e inerenza del costo, non esonera il contribuente dall’onere di provare preventivamente l’effettività delle spese sostenute.
Pertanto, rigettando i ricorsi del contribuente, la Corte ha ribadito che l’onere della prova dell’effettività delle spese di sponsorizzazione grava sul contribuente.
In assenza di tale prova, l’Agenzia delle Entrate può legittimamente fondare l’accertamento su presunzioni semplici fondate su indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti.