Con Comunicazioni nn. 5 e 6 del 15 marzo 2019 Consob ha fornito chiarimenti circa le informazioni da rendere pubbliche in merito allo SREP.
In particolare, Consob ha chiarito come le banche soggette al processo di valutazione periodica sull’adeguatezza patrimoniale (SREP, Supervisory Review and Evaluation Process), condotto dalle Autorità di vigilanza prudenziale, devono includere nei prospetti le informazioni relative allo SREP in materia di “requisiti prudenziali quantitativi vincolanti” (Pillar2 Requirements), cioè i coefficienti patrimoniali minimi obbligatori. Le stesse informazioni devono essere rese anche nei documenti di rendicontazione finanziaria periodica.
Per quanto riguarda, invece, le ulteriori risultanze dello SREP, come ad esempio i “requisiti qualitativi vincolanti” o le raccomandazioni sul capitale (Pillar2 Guidance), Consob chiarisce che è responsabilità delle stesse banche valutare l’eventuale rilevanza di questi dati ai fini delle informazioni da pubblicare nei prospetti e nei documenti di rendicontazione contabile. In particolare, in caso di mancato rispetto delle raccomandazioni sul capitale, Consob specifica che, a suo giudizio, il dato assume rilevanza ai fini delle informazioni da includere nei prospetti.
Le banche devono, inoltre, valutare l’eventuale carattere di informazione privilegiata delle risultanze dello SREP. L’obiettivo è quello di assicurare il rispetto degli obblighi informativi previsti dal Regolamento europeo in materia di abusi di mercato (Mar, Market Abuse Regulation).
È responsabilità delle stesse banche, precisa Consob, scegliere di avvalersi del ritardo della comunicazione al pubblico in relazione alle informazioni privilegiate, contenute nella SREP Letter.