È obbligata alla nomina dell’organo di controllo la società a responsabilità limitata che controlla, ai sensi dell’art. 2359 n. 1 e 2, una società che a sua volta partecipa, ai sensi delle medesime norme, una società soggetta a revisione contabile, senza che tale obbligo di nomina incomba sulla società in posizione intermedia.
Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Milano interviene sulla nozione di controllo rilevante ai fini della nomina obbligatoria dell’organo di controllo in una società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2477, comma 2, lett. b) c.c.. In caso di gruppo societario, è infatti tenuta a nominare l’organo di controllo la società a responsabilità limitata che assume, rispetto a una diversa società del gruppo obbligata alla revisione legale dei conti, una posizione di controllo. La sussistenza di tale presupposto deve accertarsi alla luce delle previsioni di cui all’art. 2359 c.c., che qualifica il controllo societario come esercizio, di diritto o di fatto, di un’influenza dominante sull’assemblea ordinaria di una società, con conseguente potere di incidere sull’assetto organizzativo della stessa. In caso di gruppo a struttura complessa, articolata in più livelli partecipativi a cascata, la posizione di controllo deve imputarsi alla società capogruppo, che esercita indirettamente, tramite gli organi amministrativi di una o più società controllate collocate in posizione intermedia, la maggioranza dei voti in (o voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante su) l’assemblea ordinaria dell’ultima società della catena partecipativa. L’ultima società della catena dovrà pertanto ritenersi controllata (non dalla diretta partecipante, ma) soltanto dalla società capofila, a cui imputarsi il controllo societario tanto delle partecipanti intermedie, quanto della partecipata finale. Nel caso in l’ultima società della catena partecipativa sia legalmente assoggettata a revisione, pertanto, dovrà ritenersi obbligata alla nomina di un organo di controllo, in quanto controllante ex art. 2359 c.c., la sola società a responsabilità limitata capogruppo, senza che il medesimo obbligo incomba sulle eventuali società a responsabilità limitata collocate in posizione intermedia, alle quali non deve ritenersi far capo alcun controllo societario.
In applicazione dei principi summenzionati, il giudice di merito sancisce l’illegittimità, per contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 2477, comma 2, lett. b) c.c., posta a tutela di interessi che trascendono quelli dei singoli soci, del contenuto della delibera di una società a responsabilità limitata capogruppo, controllante indiretta di una società tenuta alla revisione contabile, la quale, pur essendo tenuta alla nomina di un organo di controllo in virtù della disposizione anzidetta, non procedeva a tale adempimento. Il Tribunale dichiara quindi la nullità di tale delibera assembleare ex art. 2479-ter, comma 3, c.c., e, allineandosi alla sua precedente giurisprudenza in materia (Trib.Milano, n. 1474 del 7 febbraio 2017), procede all’annullamento della successiva delibera di approvazione del bilancio della società in questione, procedimentalmente viziata dalla mancata trasmissione del progetto di bilancio all’organo di controllo e dall’omessa redazione della relazione ex art. 2429 c.c.