Con l’ordinanza n. 9460 del 9 aprile la Cassazione si è espressa in favore della cedibilità del diritto di opzione spettante ai soci della società a responsabilità limitata nel caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, fatto salvo il limite di disposizioni statutarie che ne prevedano l’intrasferibilità.
Rileva sul punto la disciplina prevista dall’art. 2481 bis c.c., secondo cui “In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L’atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all’articolo 2482 ter, che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473”.
Per i motivi meglio espressi nella pronuncia allegata, la Cassazione ha evidenziato come, se tale disciplina del diritto di opzione è intesa a tutelare l’interesse del socio a mantenere inalterata la propria partecipazione all’interno della società, quel che rileva è la volontà di tale soggetto di dare attuazione a tale interesse: ove, dunque, una volontà in tal senso difetti (perché l’interessato non intende conservare la partecipazione fino ad allora posseduta, o non è in grado di mantenerla, mancando delle disponibilità economiche necessarie a tal fine) deve ritenersi che egli possa privarsi del diritto di opzione che gli spetta, rinunciandovi o cedendolo a terzi.
Il trasferimento del diritto di opzione può allora ritenersi precluso solo in presenza di una regolamentazione statutaria che sia direttamente o indirettamente incompatibile con esso.
In termini generali, conclude la Cassazione, può ritenersi quindi che il socio anteriormente alla scadenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di opzione, possa liberamente cedere il diritto stesso a terzi non soci, salva la contraria previsione dello statuto dettata in tema di aumenti di capitale mediante nuovi conferimenti, e sempre che lo stesso statuto non limiti la circolazione delle partecipazioni sociali.