Con Risposta n. 242/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al regime della stabile organizzazione e alla corretta individuazione dell’attività svolta in Italia, con particolare riferimento alla società di investimento e alla banca.
In particolare, il quesito riguardava la possibilità per una stabile organizzazione italiana di una società creditizia (banca) non residente di applicare la disciplina IRES e IRAP tipica delle imprese di investimento, anziché quella specifica delle banche.
L’articolo 23 del TUIR stabilisce che i redditi d’impresa dei soggetti non residenti derivanti da attività esercitate in Italia mediante stabili organizzazioni sono considerati prodotti in Italia.
Inoltre, l’articolo 152, comma 1, del TUIR stabilisce che il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, redatto secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche.
La definizione di intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 162 bis del TUIR include i soggetti iscritti all’albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38. Pertanto, una stabile organizzazione di una società creditizia non residente iscritta nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia in qualità di succursale di banca comunitaria, e autorizzata a svolgere tutte le attività svolte dalle Banche in Italia, deve determinare il proprio reddito sulla base dell’apposito rendiconto economico e patrimoniale, redatto secondo gli schemi di bilancio introdotti dal Provvedimento Banca d’Italia 22 dicembre 2005.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale stabile organizzazione debba essere qualificata come filiale bancaria e debba applicare tutte le regole previste per gli enti creditizi ai fini IRES e IRAP, compresa l’addizionale IRES del 3,5 per cento prevista per gli intermediari finanziari dall’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
È esclusa da tale regola solo la società di gestione dei fondi comuni di investimento e le SIM.