Con Risposta n. 251 del 10 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della tassazione del conferimento d’azienda da parte di una stabile organizzazione di un soggetto non residente.
In particolare, nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione aziendale, è previsto il conferimento del ramo d’azienda dalla succursale (stabile organizzazione) italiana di una banca con sede legale nel Regno Unito ad una società neocostituita in Italia.
L’operazione è funzionale a permettere alla banca UK di continuare ad operare in Italia in regime post Brexit ottenendo, per il tramite della società neocostituita, le necessarie autorizzazioni da parte di Banca d’Italia e IVASS.
Le partecipazioni nella neocostituita società saranno, almeno inizialmente, confluite nella stabile organizzazione e, successivamente, laddove questa dovesse cessare la propria attività, verrebbero allocate nella banca UK.
Richiamando i principi già espressi nella Risoluzione n. 63/E del 9 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate evidenzia come la neutralità fiscale di un simile conferimento, ai sensi dell’art. 176 TUIR, è condizionata al fatto che la partecipazione nella conferitaria confluisca nella medesima contabilità della conferente, da cui provengono gli asset conferiti.
Per beneficiare del regime di neutralità fiscale ex art. 176 TUIR, quindi, le partecipazioni nella neocostituita, emesse a seguito del conferimento effettuato dalla banca UK per il tramite della stabile organizzazione, devono essere attribuite direttamente al patrimonio della stessa succursale.
In merito alla tassazione del conferimento d’azienda, evidenzia l’Agenzia, l’assegnazione delle partecipazioni nella neocostituita conferitaria al patrimonio della stabile organizzazione rimane soggetta, nel rispetto dell’art. 152 del TUIR, alla presenza di una connessione funzionale tra partecipazione e patrimonio della stabile organizzazione.
Diversamente, qualora la partecipazione derivante dal conferimento venga assegnata alla stabile organizzazione “conferente” e poi trasferita alla sua banca UK, l’eventuale plusvalenza realizzata dovrà essere considerata esente (parzialmente) e, per contro, l’eventuale minusvalenza indeducibile, solo laddove sussistano i requisiti della participation exemption di cui all’articolo 87 del TUIR.