Pubblicato sulla Rivista di Diritto Bancario l’articolo di Giulia Terranova, Professore a contratto di Diritto Privato, Università Statale di Milano, dal titolo: “Are stablecoins good money? Finding a balance between innovation and consumers’ protection: the European and the United States’ perspective“.
Il paper si interroga sulla possibilità e sulla opportunità che gli stablecoins, una particolare categoria di cripto valute, siano utilizzati come mezzi ufficiali di pagamento, alla luce di un’analisi comparata degli ordinamenti europeo e statunitense.
Nella prima parte lo scritto esamina la nozione di mezzo ufficiale di pagamento e i requisiti necessari per qualificare uno strumento come tale.
Si evidenzia anzitutto che la caratteristica che deve necessariamente distinguere i mezzi di pagamento diversi dalla moneta accettati dai due ordinamenti, consiste nel diritto di rimborso al valore nominale (o alla pari): solo se tale diritto è garantito, uno strumento puó essere qualificato come “good money”.
I sistemi giuridici in esame prevedono inoltre ulteriori “strumenti di garanzia” al fine di assicurare che il predetto diritto sia effettivamente tutelato.
Si tratta in particolare del ruolo delle banche centrali come lenders of last resort, della garanzia dei depositi, di speciali procedure di risoluzione e della normativa prudenziale.
La necessità di entrambi i menzionati requisiti (diritto di rimborso alla pari e strumenti di garanzia previsti dagli ordinamenti) è esaminata anche con un breve excursus relativo ai Fondi Monetari di Investimento.
Entrambi i sistemi giuridici in esame hanno infatti recentemente deciso di de-monetizzare le azioni emesse dai Fondi Monetari di Investimento proprio a causa della loro incapacità di garantire il diritto di rimborso alla pari.
Avendo chiarito quali strumenti possano essere qualificati come mezzi di pagamento, sia nel contesto europeo che in quello nordamericano, il paper prosegue quindi soffermandosi sul quesito se gli stablecoins siano utilizzabili come mezzi ufficiali di pagamento.
Sembrerebbe preferibile dare all’interrogativo una risposta negativa: le cripto valute in esame, seppur siano accompagnate da un meccanismo di stabilizzazione del loro valore, non sono in grado di garantire il diritto di rimborso al valore nominale.
L’ultima parte dello scritto si sofferma quindi sulle soluzioni, seppur non ancora definitive, proposte dall’ordinamento statunitense in un report del President’s Working Group on Financial Markets e da quello europeo nella proposta di Regolamento “MiCA” (Markets in Cripto-assets).
Mentre la posizione degli Stati Uniti rispecchia quella più conservativa condivisa dal paper, quella europea sembra essere più aperta all’utilizzo degli stablecoins come mezzi di pagamento.
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