Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 261 del 07 novembre 2024 la Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
Il decreto prevede che per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative è riconosciuta una detrazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche: qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.
Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, la legge stabilisce che il Patrimonio Destinato può effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio (SGR) autorizzate ai sensi dell’art. 34 del TUF, o da gestori autorizzati ai sensi degli artt. 41-bis, 41-ter e41-quater TUF, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- gli OICR investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni
- per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità, gli OICR possono investire in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b)
- le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;
- ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli OICR possono altresì investire in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri UE partecipanti all’area euro e dalla Commissione europea;
- l’ammontare delle quote o azioni dell’OICR sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49% dell’ammontare del patrimonio dell’OICR medesimo; la restante quota dell’ammontare del patrimonio dell’OICR è sottoscritta da co-investitori privati, alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato.
Si ricorda che il “Patrimonio Destinato”, istituito con D.L. 34/2020, è un fondo pubblico gestito da Cassa Depositi e Prestiti per la ricapitalizzazione delle imprese con fatturato superiore a EUR 50M, finanziato dal MEF tramite assegnazione di titoli di Stato.
In base al decreto inoltre, i redditi di capitale indicati all’art. 44, c. 1, lett. g), del TUIR, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro UE o SEE, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative, sono esenti dalle imposte sui redditi: a tal fine, le quote o azioni degli OICR devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni (art. 14 , c. 2 bis D.L. 73/2021).