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Start up innovative: incentivi e agevolazioni fiscali anche tramite OICR

8 Novembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 261 del 07 novembre 2024 la Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

Il decreto prevede che per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative è riconosciuta una detrazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche: qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.

Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, la legge stabilisce che il Patrimonio Destinato può effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio (SGR) autorizzate ai sensi dell’art. 34 del TUF, o da gestori autorizzati ai sensi degli artt. 41-bis, 41-ter e41-quater TUF, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. gli OICR investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni
  2. per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità, gli OICR possono investire in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b)
  3. le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;
  4. ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli OICR possono altresì investire in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri UE partecipanti all’area euro e dalla Commissione europea;
  5. l’ammontare delle quote o azioni dell’OICR sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49% dell’ammontare del patrimonio dell’OICR medesimo; la restante quota dell’ammontare del patrimonio dell’OICR è sottoscritta da co-investitori privati, alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato.

Si ricorda che il “Patrimonio Destinato”, istituito con D.L. 34/2020, è un fondo pubblico gestito da Cassa Depositi e Prestiti per la ricapitalizzazione delle imprese con fatturato superiore a EUR 50M, finanziato dal MEF tramite assegnazione di titoli di Stato.

In base al decreto inoltre, i redditi di capitale indicati all’art. 44, c. 1, lett. g), del TUIR, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro UE o SEE, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative, sono esenti dalle imposte sui redditi: a tal fine, le quote o azioni degli OICR devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni (art. 14 , c. 2 bis D.L. 73/2021).

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