Con la sentenza in oggetto la Cassazione, riprendendo i propri precedenti orientamenti (cfr. Cass. nn. 4427/05; 1228/03; 5946/99), ribadisce il principio secondo cui, in relazione alla inosservanza dell’obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall’art. 2236 cod. civ. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Tale inosservanza, infatti, non è riconducibile ad un’ipotesi di imperizia, cui si applica la limitazione di cui al suddetto art. 2236 cod. civ., ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 cod. civ., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve.
Nella specie, il notaio lamentava il fatto che le Conservatorie si trovavano in grande arretrato, cosicché le indagini relative alla situazione del bene oggetto della stipula erano estremamente defatiganti e complesse, sì da costringere all’esame del “corrente” (il cd. mod. 60), con largo margine di errore.