Ai fini della corretta individuazione della disciplina fiscale applicabile alle stock options, assegnate ai lavoratori dipendenti, deve guardarsi a quella vigente al momento di esercizio del relativo diritto di opzione e non già a quella in vigore all’atto di assegnazione del medesimo. Ciò chiarito, a fronte dell’esercizio del diritto di opzione in assenza delle condizioni previste dalla disciplina applicabile ratione temporis (art. 51, comma 2-bis, Tuir), non può invocarsi alcuna costrizione da parte del dipendente, posto che l’esercizio di tale diritto non è un atto necessitato al quale il medesimo dipendente beneficiato non può sottrarsi.