La Cassazione con ordinanza n.3459 del 7 febbraio 2025 si esprime sulla tassazione delle stock options per i dirigenti nel settore finanziario, con riguardo all’imposta addizionale ex art 33 D.L. 112/08.
Come noto le stock options sono strumenti di incentivazione solitamente concessi al management di un’azienda che attribuiscono la facoltà di acquistare o di sottoscrivere azioni della società ad un prezzo prefissato, permettendo al loro titolare di beneficiare dell’eventuale plusvalenza rispetto al valore dei titoli al momento dell’esercizio del diritto.
Le stock options rappresentano quindi elementi della retribuzione variabile, posto che la condizionano all’andamento del titolo sul mercato, e quindi al miglioramento dell’andamento aziendale.
Originariamente tassati secondo il regime del capital gain, con imposta sostitutiva fissa del 12,50%, con il D.L. 112/08 le stock option sono da considerarsi, ai fini fiscali, come redditi da lavoro dipendente o assimilato.
Con la presente decisione la Cassazione, pronunciandosi sul regime di tassazione delle stock options dettato dall’art 33 D.L. 112/08 per i dirigenti nel settore finanziario, lo ritiene applicabile alla semplice eccedenza dell’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, indipendentemente dal quantum del superamento.
La pronuncia verte sull’interpretazione coordinata del comma 1 e del comma 2bis, quest’ultimo successivamente introdotto dal d.l. 78/2010, del citato articolo.
Tali commi, infatti, regolano in modo differente il calcolo della base imponibile per la tassazione delle stock options, rispettivamente identificandola nell’eccedenze del triplo della parte fissa della retribuzione e nell’eccedenza pura e semplice della stessa parte fissa.
Appurata questa discrasia, la Cassazione ritiene quindi che il comma 2bis abbia tacitamente abrogato il precedente comma 1, fatto salvo il caso dei compensi corrisposti prima del 17 luglio 2011, per cui resta salva l’applicazione del comma 1.
In caso di diversa interpretazione, sottolinea la Cassazione, si verrebbe ad integrare una violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 33 D.L. 112/08
Per la Cassazione, quindi, la modifica normativa in esame ha l’effetto di aumentare la quota di compensi variabili su cui applicare l’addizionale, dato che la base imponibile è ora pari all’ammontare della retribuzione variabile che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.
Di seguito il principio di diritto sulla tassazione delle stock options già enunciato da Cassazione n.158161/2023 e ripreso nella presente pronuncia.
“Per effetto del co. 2-bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 (introdotto dall’art. 23, co.50-bis, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011), relativamente ai compensi corrisposti, a decorrere dalla data dal 17 luglio 2011, sotto forma di “bonus” e “stock options”, ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, l’imposta addizionale prevista dall’art, 33 del d.I: n. 78 del 2000, conv. in I. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell’erogazione degli emolumenti, si applica sull’ammontare di detti compensi che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa della retribuzione”.