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Giurisprudenza

Stock options: la tassazione applicabile è quella vigente al momento di esercizio del diritto

27 Luglio 2012

Cassazione civile, Sez. Trib., 25 luglio 2012, n. 13088

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 25 luglio 2012, n. 13088, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema relativo alla corretta individuazione del regime di tassazione delle stock options.

In particolare, la Cassazione ha evidenziato come la disposizione contenuta nell’art. 48, comma 2, lett. g bis), D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917, c.d. TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi), aggiunta dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 505 del 1999, relativo ai criteri di tassazione delle stock options, debba essere applicata secondo quanto previsto dallo stesso art. 13, comma 2, ovvero a decorrere dal 1 gennaio 2000.

Alle assegnazioni dei titoli avvenute dopo tale data (1 gennaio 2000), deve ritenersi applicabile il regime di cui al citato art. 48, comma 2, lett. g bis), TUIR, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l’opzione.

Al fine della corretta individuazione della disciplina applicabile, infatti, è necessario distinguere i due momenti della assegnazione del diritto di opzione, da un lato, e quello di esercizio dello stesso diritto e dunque dell’effettiva assegnazione dei rispettivi titoli, dall’altro, dovendosi correttamente ritenere che, entrando le azioni a far parte del patrimonio del dipendente nel momento in cui l’opzione venga esercitata o ceduta, la disciplina applicabile debba essere quella vigente al momento di tale esercizio.

A fronte di tali principi la Corte ha ritenuto che, in caso di plusvalenze derivanti dall’esercizio del diritto di opzione relativo ad un piano di stock options sottoscritto nel 1997 ma esercitato solamente nel 2001, la disciplina applicabile dovesse essere quella prevista dall’art. 48 T.U.I.R., così come novellato dal D.Lgs. n. 505 del 1999.

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