Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012) il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2012 n. 96718 recante Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping).
Con il nuovo modello la fungibilità tra cedole separate (strip), aventi medesima scadenza ma provenienti da titoli diversi, viene estesa anche ai mantelli provenienti dai medesimi o altri titoli, purché con la stessa data di scadenza.
Obiettivo, quello di aumentare la liquidità e l’efficienza del mercato degli strip, incentivando la domanda per i sottostanti titoli di Stato a medio-lungo termine.
Il nuovo sistema verrà avviato attraverso una procedura di migrazione che prevede, per ogni titolo di Stato nominale a tasso fisso (titolo padre) ammissibile all’attività di stripping, l’assegnazione di un nuovo codice titolo, identificativo dell’ultima cedola accorpata con il mantello, che diventa fungibile con le cedole di altri titoli aventi la medesima scadenza.
Fra le novità introdotte si segnala la riformulazione della normativa fiscale inerente l’investimento in strip, che resta però immutata nella sostanza; questo al fine di fornire maggiore chiarezza sulla materia e garantire un’efficiente gestione del portafoglio per chi opera su questi strumenti.
Con l’entrata in vigore del nuovo regime viene abrogato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 dicembre 2007, n. 127167, avente ad oggetto “Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato”.