Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2014 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2014 sugli strumenti per favorire la cessione di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Il suddetto art. 37 prevede al comma 1 che, al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al comma 3 del medesimo articolo e, che, sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione , i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che: a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013; b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici.
Il presente decreto attua le misure di cui al sopracitato art. 37, ravvisando la necessità che l’amministrazione competente, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga, ai sensi del citato art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, di una società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa, l’esecuzione di attività relative alla gestione del Fondo di garanzia volto alla copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato di cui al comma 1 del predetto art. 37.