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Strumenti finanziari: il potere di intervento della Banca d’Italia

26 Aprile 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato la versione aggiornata del quadro metodologico che disciplina il suo potere di intervento per quanto riguarda gli strumenti finanziari.

Il regolamento UE/2014/600 (MiFIR), entrato in vigore il 3 gennaio 2018, ha introdotto importanti novità in campo finanziario, tra cui l’attribuzione alle autorità di vigilanza nazionali, come la Banca d’Italia e la Consob, del potere di intervento sugli strumenti finanziari.

Questo potere consente alle autorità di vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati, nonché di determinate attività e pratiche finanziarie collegate.

Il potere di intervento sugli strumenti finanziari è finalizzato a preservare la stabilità del sistema finanziario nazionale e tutelare gli investitori e l’ordinato funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari e delle merci.

Prima di esercitare tale potere, le autorità di vigilanza sono tenute a verificare che non sia possibile fronteggiare i rischi identificati attraverso altre misure di vigilanza e che la misura sia proporzionata e non discriminatoria.

Le autorità di vigilanza possono esercitare il potere di intervento attraverso misure temporanee o permanenti nei confronti delle banche, delle imprese di investimento e dei gestori del mercato.

Tuttavia, non rientrano nel perimetro di applicazione del potere i soggetti diversi da quelli specificatamente indicati dalla normativa europea, come ad esempio le SGR e gli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo previsto dall’art. 106 del Testo unico bancario (TUB).

È importante sottolineare che il potere di intervento attribuito alla Banca d’Italia in tema di strumenti finanziari persegue esclusivamente la finalità di preservare la stabilità del sistema finanziario nazionale. Ciò significa che i controlli che la Banca d’Italia svolge in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di correttezza degli intermediari nei rapporti con la clientela riguardano esclusivamente i prodotti e i servizi bancari e finanziari, come conti correnti, depositi, finanziamenti e servizi di pagamento.

Al fine dell’eventuale esercizio del potere di intervento, la Banca d’Italia svolge regolarmente analisi sui rischi per la stabilità finanziaria che possono derivare dagli strumenti finanziari in circolazione in Italia. Queste analisi si basano su uno specifico quadro giuridico, analitico e metodologico, che viene costantemente aggiornato e affinato.

La Banca d’Italia comunica al pubblico, di norma una volta l’anno, una sintesi dei risultati delle analisi e delle valutazioni più recenti.

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