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Attualità

Strumenti di regolazione macroprudenziale: nuovi chiarimenti del Comitato di Basilea sull’introduzione del “Countercyclical Capital Buffer”

23 Ottobre 2015

Luca Amorello

Di cosa si parla in questo articolo

Con il documento “Frequently asked questions on the Basel III Countercyclical Capital Buffer” pubblicato in data 22 Ottobre 2015 (cfr. contenuti correlati), il Comitato di Basilea fornisce alcuni chiarimenti sull’introduzione della riserva di capitale anticiclica che dovrà essere implementata dagli istituti di credito a partire dal Gennaio 2016.

Il Countercyliclical Capital Buffer costituisce una delle più significative innovazioni in materia prudenziale introdotte dagli standard di Basilea III. Tale riserva mira ad assicurare che una frazione dei requisiti patrimoniali, a cui le banche e le imprese di investimento sono sottoposte, sia calibrata in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui i soggetti creditizi si trovano ad operare nel corso del ciclo finanziario.

Mediante tale buffer l’obbiettivo di assicurare maggiore resilienza ai soggetti creditizi si coniuga con la volontà del regolatore internazionale di proteggere il settore bancario da movimenti estremi del ciclo finanziario i quali, a loro volta, potrebbero causare la materializzazione di rischi di natura sistemica.

Proprio per tale ragione, la componente anticiclica di tale riserva svolge una duplice funzione macroprudenziale: nei periodi di espansione del ciclo finanziario il buffer ha lo scopo di arginare un eccessivo aumento dell’offerta di credito e della leva finanziaria; nelle fasi recessive tale strumento assicura che gli istituti di credito possano continuare a svolgere attività creditizia nonostante i limiti imposti dalla regolazione micro-prudenziale, la quale, non essendo ispirata a canoni di flessibilità, potrebbe provocare in tale congiuntura finanziaria una più severa contrazione dell’offerta creditizia con ripercussioni negative per la crescita dell’economia reale.

Per lo svolgimento di tale duplice funzione, la riserva anticiclica è costruita come estensione della riserva di conservazione del capitale (“capital conservation buffer”), mentre la sua composizione è interamente fondata su strumenti di capitale CET 1. Come anticipato sopra, la calibrazione della riserva è dinamica potendo variare da 0% a 2,5% RWA a seconda delle condizioni di crescita dell’attività creditizia e della leva finanziaria, così come quantificate da una serie di indicatori specifici. Inoltre è previsto che le autorità nazionali possano discrezionalmente fissare il coefficiente patrimoniale per le banche stabilite nel proprio territorio anche al di sopra del 2,5% purché ciò sia ritenuto necessario alla luce del contesto macroeconomico nazionale.

Il documento appena pubblicato va ad integrare le precedenti linee guida del Comitato di Basilea sulla messa in opera del countercyclical capital buffer (i.e. Guidance for National Authorities operating the Countercyclical Capital Buffer) e fornisce alcuni chiarimenti, in particolare, sul ruolo delle autorità nazionali nella calibrazione di tale strumento, sulla sua composizione, e sul principio di reciprocità tra giurisdizioni in cui opera l’istituto creditizio soggetto al nuovo requisito macroprudenziale.

In primo luogo, viene nuovamente esplicitato che le autorità macroprudenziali nazionali, ai fini delle decisioni sulla calibrazione del buffer, debbano monitorare costantemente la crescita creditizia e verificare se essa sia eccessiva e/o possa condurre al materializzarsi di rischi sistemici. Non essendo stati ancora sviluppati standard univoci per la supervisione di tali rischi, le autorità nazionali hanno piena discrezionalità nelle proprie analisi quantitative e/o qualitative, le quali dovranno tuttavia tenere in particolare considerazione le informazioni e i dati macroeconomici disponibili.

Ai fini della calibrazione del countercyclical capital buffer, viene richiesto alle autorità nazionali di sviluppare una guida sul calcolo del cd. credit-to-GDP gap, indicatore che permette di monitorare il differenziale tra la crescita dell’attività creditizia e la crescita economica nel paese di riferimento. Maggiore è tale differenziale, maggiore è la probabilità che si possano materializzare rischi di natura sistemica: il credit-to-GDP gap potrà dunque essere utilizzato come punto di riferimento per le decisioni sul coefficiente da adottarsi nelle diverse fasi del ciclo finanziario.

La scelta di tale indicatore come punto di riferimento per la calibrazione del buffer è dettata dalla sua elevata attendibilità nella misurazione aggregata della crescita creditizia e della leva finanziaria lungo tutto il ciclo finanziario. Tuttavia occorre specificare che tale indicatore non deve essere impiegato meccanicamente per la determinazione del coefficiente anticiclico, né si tratta dell’unico strumento a disposizione per l’analisi dei rischi sistemici. L’autorità macroprudenziale infatti sarà tenuta a svolgere una analisi ponderata di tutte le informazioni e i dati macro a disposizione, e potrà servirsi altresì di indicatori ulteriori che permettano un giudizio di più ampio respiro sulla stabilità del sistema finanziario.

Proprio in ragione di ciò, il documento del Comitato di Basilea sottolinea come il credit-to-GDP gap non sia immune da problemi di misurazione statistica. Pur essendo considerato il migliore tra gli indicatori delle crisi bancarie disponibili, almeno tre considerazioni ne inficiano un uso acritico:

1) I risultati sul differenziale sono influenzati dall’andamento del PIL posto al denominatore. Se il differenziale aumenta soltanto a motivo di un rallentamento del PIL, ciò non implica necessariamente un aumento dei rischi sistemici. Al contrario, una tendenza al rialzo del PIL, con la relativa diminuzione del differenziale, potrebbe comportare una sottovalutazione del rischio di bolle finanziarie.

2) La misurazione del differenziale è necessariamente di lungo termine. Affinché esso possa essere usato con un certo grado di affidabilità sarebbe necessario raccogliere dati su un periodo di almeno 10 anni. Non avendo sperimentato l’utilizzo dell’indicatore per tale arco temporale, i risultati da esso forniti potrebbero non essere sufficientemente solidi.

3) Come per ogni indicatore macroeconomico, le revisioni statistiche potrebbero influenzare la qualità dei dati forniti.

In secondo luogo, il Comitato di Basilea offre alcune delucidazioni sul principio di reciprocità giurisdizionale nell’applicazione del buffer. In accordo con tale principio, le esposizioni creditizie verso un soggetto privato stabilito in una data giurisdizione, saranno soggette allo stesso coefficiente anticiclico indipendentemente dal luogo di stabilimento dell’istituto di credito prestatore. La ratio di tale disposizione sta nella necessità di non creare distorsioni competitive tra soggetti bancari domestici e stranieri nel calcolo dei requisiti patrimoniali.

A tal fine, le disposizioni di Basilea III prevedono che la reciprocità sia obbligatoria per tutti i paesi membri del Comitato stesso. In particolare, l’autorità macroprudenziale del paese dove è stabilito l’istituto di credito non deve applicare un coefficiente anticiclico più basso rispetto al coefficiente imposto dall’autorità estera per le esposizioni della stessa banca nel paese estero. In ogni caso, tale reciprocità si estende non oltre il limite del 2,5% RWA. Qualora invece la riserva anticiclica sia stata fissata oltre tale soglia, sarà l’autorità nazionale a decidere discrezionalmente di applicare tale principio per la parte eccedente. L’autorità macroprudenziale nazionale ha comunque il potere di richiedere agli istituti di credito soggetti alla sua supervisione di mantenere una riserva di capitale anticiclica più elevata qualora ritenga che il coefficiente fissato dall’autorità estera non sia sufficiente.

Va inoltre ricordato come gli standard di Basilea III non precludano l’applicazione di ulteriori strumenti di natura macroprudenziale da parte delle autorità nazionali, le quali potranno implementare, ad esempio, ove lo reputino opportuno, misure settoriali anticicliche particolari.

In terzo luogo, il documento in esame offre alcune delucidazioni in materia di identificazione e calcolo delle esposizioni creditizie con riguardo alla loro composizione geografica. I requisiti di Basilea III infatti richiedono che la riserva anticiclica di capitale da applicarsi a ciascuna banca rispecchi la composizione geografica del suo portafoglio di esposizioni creditizie verso il settore privato. A tal fine le banche sono tenute a individuare chiaramente l’ubicazione geografica delle proprie esposizioni, nonché l’appartenenza di queste alla classe delle “esposizioni creditizie verso il settore privato”.

In particolare, per il Comitato di Basilea sono esposizioni creditizie verso il settore privato tutte le esposizioni verso controparti appartenenti al settore privato soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di credito o ai requisiti equivalenti previsti per le attività ponderate per il rischio delle esposizioni del portafoglio di negoziazione per il rischio specifico (trading book capital charges for specific risk), al requisito aggiuntivo (incremental risk charge) e al requisito per le cartolarizzazioni. Vengono invece escluse dalla definizione le esposizioni interbancarie e verso il settore pubblico.

La posizione geografica delle esposizioni deve essere determinata facendo riferimento all’ubicazione delle controparti, indipendentemente dal luogo di stabilimento dell’istituto di credito. Una volta determinata l’ubicazione delle proprie esposizioni, le banche dovranno calcolare il proprio buffer come media ponderata dei requisiti applicati nelle varie giurisdizioni verso cui presentano un’esposizione creditizia.

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di Basilea III, va ricordato come il countercycliclical capital buffer sia da applicarsi a livello consolidato. L’autorità macroprudenziale nazionale può tuttavia decidere di applicare tale requisito a livello individuale, qualora ciò sia necessario per accantonare risorse patrimoniali ulteriori all’interno del gruppo. In ogni caso, in virtù del principio di reciprocità, l’autorità macroprudenziale estera ha la facoltà di richiedere che il coefficiente patrimoniale sia mantenuto a livello di gruppo o a livello individuale all’interno della propria giurisdizione.

E’ opportuno ricordare come la regolamentazione di Basilea III preveda degli obblighi informativi sia per le autorità competenti, sia per le banche. Più nello specifico, viene richiesto agli istituti di credito di rendere pubblici i requisiti relativi al buffer con una frequenza almeno pari a quella dei rispettivi requisiti patrimoniali microprudenziali. Alle autorità competenti è invece richiesto, al fine di rafforzare la credibilità dello strumento anticiclico, di rendere pubbliche le informazioni utilizzate nel processo decisionale di calibrazione del buffer.

In ragione di tale obbligo e al fine di un corretto funzionamento del quadro macroprudenziale, le autorità nazionali dovranno scambiarsi tutte le decisioni in materia, le quali dovranno essere altresì riportate alla Banca dei Regolamenti Internazionali. Le autorità nazionali dovranno inoltre fornire regolari aggiornamenti sulle condizioni macroeconomiche del sistema finanziario, anticipando agli istituti di credito e alle controparti, qualora necessario, potenziali decisioni in materia che l’autorità potrebbe intraprendere in futuro.

Le autorità nazionali hanno piena libertà nella scelta degli strumenti informativi: esse possono infatti adottare le misure di comunicazione che ritengano più appropriate. Tuttavia il Comitato di Basilea richiede che le decisioni in materia siano comunicate almeno annualmente, mentre se più decisioni sono state adottate durante l’anno una disclosure più frequente è ritenuta indispensabile per spiegarne i contenuti.

Infine, il nuovo documento del Comitato dedica una sezione specifica alle tempistiche che le banche devono rispettare per l’aggiornamento della propria riserva anticiclica a seguito di una decisione dell’autorità macroprudenziale. Come indicato nelle disposizioni di Basilea III, le banche avranno a disposizione dalla data di annuncio della decisione – fino a – 12 mesi per adeguarsi al nuovo livello di buffer, qualora questo sia stato incrementato. Al contrario, qualora l’autorità macroprudenziale abbia deciso di ridurre il livello della riserva anticiclica, le banche potranno ottemperarvi immediatamente. Ciò risulta essere coerente con la volontà del regolatore internazionale di evitare che i requisiti patrimoniali possano essere di ostacolo all’offerta di credito durante le fasi recessive del ciclo finanziario e, dunque, possano provocare effetti collaterali di vasta portata per l’economia reale.

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