Il 15 luglio 2015 l’Autorità Bancaria Europea (“EBA”) ha adottato le proprie linee guida in materia di strutturazione e distribuzione di prodotti bancari a clienti retail (di seguito le “Linee Guida”) (cfr. contenuti correlati). Il documento delinea gli obblighi che dovranno essere rispettati dagli operatori in materia di strutturazione e distribuzione di prodotti bancari, con particolare riguardo a mutui ipotecari, prestiti personali, depositi e strumenti di pagamento.
L’esigenza di prevedere tali specifiche regole è sorta dalle criticità che hanno caratterizzato la recente crisi finanziaria. Infatti, le istituzioni finanziarie – in particolar modo gli enti creditizi – hanno dimostrato di non essere in grado di evitare fondamentali criticità, potenzialmente dannose per gli investitori.
Le Linee Guida mirano, a tal riguardo, a ripristinare la fiducia nel mercato, la stabilità e l’integrità del mercato finanziario, contrastando sia le retail failures (gli eventi direttamente dannosi per i consumatori che si verificano nei rapporti fra questi ultimi e le istituzioni finanziarie), sia le market failures (gli eventi indirettamente dannosi per i consumatori che si verificano quale conseguenza delle criticità del sistema finanziario nella sua globalità, ad esempio l’imposizione di multe o sanzioni da parte delle autorità, il costo dei contenziosi, i risarcimenti da pagare, ecc.).
Gli obiettivi descritti sono affrontati dall’EBA a livello UE, al fine di garantire un regulatory framework comune in tutto il territorio dell’Unione, a prescindere dalla residenza dei clienti e degli intermediari, nonché di consentire a questi ultimi di adottare sistemi di strutturazione e distribuzione comuni a livello europeo.
Le Linee Guida sono suddivise in due sezioni: la prima, ove sono dettate regole per i soggetti che strutturano prodotti bancari destinati a essere acquistati da clienti retail; la seconda, in cui l’EBA disciplina la condotta dei distributori di tali prodotti bancari. L’elemento comune è individuabile nella finalità delle differenti regole, ossia la tutela degli investitori, il cui interesse deve essere sempre analizzato e tutelato da parte degli strutturatori (manufacturers) e dei distributori (distributors).
Giova inoltre notare come l’Autorità Bancaria Europea abbia adottato un approccio regolatorio basato sul prodotto, non sulla tipologia di istituzione finanziaria coinvolta.
La prima sezione delle Linee Guida, dedicata all’attività degli strutturatori di prodotti bancari destinati a essere acquistati da clientela retail, sancisce innanzitutto l’obbligo di definire, implementare e revisionare un adeguato sistema di monitoraggio e gestione dei prodotti finanziari di tipo bancario. In particolare, i soggetti che strutturano tali prodotti devono garantire che: (i) siano tenuti in debito conto gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche dei consumatori coinvolti; (ii) siano evitati eventi potenzialmente dannosi per i consumatori coinvolti; nonché (iii) siano ridotte le situazioni di conflitto d’interessi.
Perché tali obiettivi siano raggiunti e mantenuti nel tempo, gli strutturatori devono revisionare e, se necessario, aggiornare i propri sistemi di monitoraggio e gestione dei prodotti bancari.
A tale riguardo, le Linee Guida adottate dall’EBA richiedono che i sistemi di monitoraggio e gestione dei prodotti bancari facciano parte dei modelli di governance, di risk management e dei controlli interni delle istituzioni finanziarie destinatarie della disciplina in commento.
Al fine di tutelare in modo efficace ed efficiente gli investitori retail, gli strutturatori di prodotti bancari sono tenuti a identificare il proprio mercato rilevante di potenziali acquirenti (relevant target market of a product). Ciò si pone, infatti, alla base dell’obbligo di valutazione degli interessi, degli obiettivi e delle caratteristiche degli investitori retail coinvolti, finalizzato a poter comprendere l’adeguatezza dei prodotti strutturati (con particolare riferimento al costo e al rischio di tali prodotti, nonché alle capacità finanziarie dei clienti). Fondamentale a tale riguardo è anche l’obbligo per gli strutturatori di testare i propri prodotti bancari, secondo diversi scenari potenziali.
La seconda sezione delle Linee Guida affronta l’attività dei distributori, fortemente legata – secondo l’EBA – a quella degli strutturatori. Come sancito per questi ultimi, anche i distributori devono dotarsi di specifici sistemi di monitoraggio e gestione dei prodotti finanziari di tipo bancario distribuiti, debitamente integrati nei propri modelli di governance, di risk management e dei controlli interni. Analogamente, il distributore deve: (i) valutare gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche degli investitori retail coinvolti; (ii) evitare eventi potenzialmente dannosi per i consumatori coinvolti; nonché (iii) ridurre le situazioni di conflitto d’interessi.
Le autorità competenti e gli strutturatori potranno accedere a ogni informazione riguardante l’espletamento di tali obblighi.
Dal punto di vista dei rapporti con i consumatori, i distributori saranno tenuti a garantire una piena informazione a favore di questi ultimi, riguardante le principali caratteristiche, la rischiosità e il costo totale dei prodotti finanziari di tipo bancario. Essi potranno, peraltro, distribuire i prodotti bancari retail esclusivamente ai consumatori del mercato rilevante di potenziali acquirenti, così come individuato dallo strutturatore; in caso contrario, i distributori dovranno fornire un’adeguata giustificazione.
Un elemento regolato in dettaglio dalle Linee Guida è, infine, quello dei rapporti fra strutturatori e distributori, ponendo numerosi obblighi in capo ai primi.
In particolare, gli strutturatori sono tenuti, anzitutto, a selezionare canali distributivi appropriati per il proprio mercato rilevante di potenziali acquirenti, valutando la conoscenza, l’esperienza e la capacità distributiva degli intermediari coinvolti. In secondo luogo, una volta individuati i propri distributori, essi dovranno verificare che questi ultimi forniscano tutte le informazioni necessarie agli investitori retail per una completa e corretta valutazione dei prodotti bancari offerti.
A tal fine, gli strutturatori dovranno fornire ai propri distributori adeguate informazioni riguardanti le principali caratteristiche, la rischiosità e il costo totale dei prodotti finanziari (tali informazioni devono essere chiare, precise e aggiornate), in modo tale che essi siano in grado di valutare l’adeguatezza dei prodotti bancari in relazione al relevant target market.
Le Linee Guida, in conclusione, appaiono orientate a una sempre più approfondita valutazione della potenziale clientela retail, attribuendo significativi oneri in capo ai distributori e agli strutturatori di prodotti bancari. Questi ultimi, segnatamente, sono destinatari, da un punto di vista interno, di requisiti di governance e di valutazione del proprio mercato di riferimento e, da un punto di vista esterno, di obblighi di monitoraggio e vigilanza dell’operato dei distributori selezionati.
Le Linee Guida – che dovranno essere recepite e attuate dalle autorità nazionali competenti – entreranno in vigore il 3 gennaio 2017.