La procedura di accertamento tributario standardizzato tramite l’applicazione gli studi di settore rappresenta un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata “ex lege” dalla diversità del reddito espresso rispetto agli “standards” in sé considerati, ma acquista valore solamente con l’attivazione del contraddittorio con il contribuente che dev’essere obbligatorio a pena di nullità dell’accertamento.
Nello svolgersi del contraddittorio, infatti, il contribuente ha la facoltà di contestare l’applicazione degli studi di settore dando prova delle circostanze concrete che danno giustificazione allo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – nel caso in cui non ritenga attendibile quanto provato – ad integrare le motivazioni dell’atto impositivo individuando in modo specifico le ragioni del proprio convincimento.
Tuttavia, nel caso in cui il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente non provveda a parteciparvi ovvero non compia attività di allegazione, l’ufficio non sarà tenuto ad offrire nessuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai parametri degli studi di settore.
I parametri applicati, infine, rappresentando la risultante dell’estrapolazione di una pluralità di dati, i quali rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In particolare, nel caso di specie, la sentenza della CTR ha dato conto dello scostamento non giustificato tra la dichiarazione presentata per l’anno di imposta e lo studio di settore applicato dall’Agenzia, come pure della presenza di elementi ulteriori di riscontro contestati dall’Amministrazione, tra cui la palese antieconomicità della gestione aziendale, non solo con riferimento ad un trend pluriennale – elementi richiamati anche per contestualizzare le riprese proprio per rispondere alle difese secondo cui una fase transitoria di difficoltà sarebbe stata poi superata, non comportanti ulteriori contestazioni – bensì con specifici riferimenti all’anno di imposta tenuto conto di beni strumentali rispetto alle esigenze produttive, del numero di dipendenti, delle condizioni di crisi industriale ecc.