La domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati dall’illegittimo esercizio, in quanto discriminatorio, della potestà legislativa derivante dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, non configura un difetto assoluto di giurisdizione perché non riguarda controversie direttamente involgenti attribuzioni di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento del giudice, ma l’esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., dovendosene escludere inoltre, anche l’astratta improponibilità per ragioni di materia o di regolamentazione normativa. (Fattispecie relativa alla Legge di bilancio per il 2020, asseritamente lesiva dei diritti di uguaglianza in materia tributaria).
(Massima ufficiale)