Con Delibera n. 694 del 20 ottobre 2021, pubblicata nei giorni scorsi, l’ANAC ha evidenziato che “il divieto assoluto di subappalto si pone in contrasto con l’obiettivo di facilitare l’accesso al mercato delle imprese, ostacolando l’esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi e precludendo agli stessi committenti pubblici di ottenere un numero più alto e diversificato di offerte”.
Tale principio è stato ribadito dall’ANAC in riferimento al caso sollevato da un imprenditore escluso da una gara per aver indicato nell’offerta economica l’intenzione di affidare parte delle opere impiantistiche/edili in subappalto nella misura non superiore del 40%.
ANAC non solo ha dichiarato divieto assoluto di porre clausole che vietino l’uso di subappalto, ma ha stabilito non conforme alla normativa di settore l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che ne ha manifestato l’intenzione. Tale esclusione risulta nulla, motiva ANAC, “per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, in forza del quale i bandi e le lettere d’invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal Codice e da altre previsioni di Legge”.