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IVA

Success fee per l’Advisor finanziario e regime di esenzione IVA

30 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con 4 distinte risposte, nn. 360, 361 e 362 del 4 luglio e n. 382 del 15 luglio l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il regime fiscale applicabile alla c.d. commissione di successo (Success Fee) riconosciuta all’advisor finanziario all’esito positivo della cessione di partecipazioni societarie per cui lo stesso presta assistenza.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate si concentra sul regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10, comma 1, n. 4) e 9), del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (Decreto IVA), per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione, relative ad operazioni su azioni, obbligazioni o altri titoli.

Al fine di valutare la sussistenza o meno del regime di esenzione, si deve indagare, caso per caso, se sussista una prestazione principale che abbia i caratteri propri dell’attività di intermediazione, come previsto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 13 dicembre 2001, C-235/00, CSC Financial Services Ltd).

Le attività di mandato, mediazione e intermediazione per cui l’articolo 10 del Decreto IVA prevede il regime di esenzione, infatti, si sostanziano in prestazioni diverse e distinte, che si concretizzano nel «fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto».

Diversamente, laddove l’attività di intermediazione rappresenti solo un “di cui” di una complessa attività di consulenza, deve ritenersi escluso il regime di esenzione IVA.

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