Massime
1- Il contratto autonomo di garanzia integra una garanzia personale atipica, priva del requisito dell’accessorietà e che, pertanto, non si trasmette automaticamente exart. 1263 c.c. in caso di successione nel credito garantito. In tale contesto, la successione in un rapporto di locazione a latere locatorisnon importa anche la successione nel contratto autonomo di garanzia, di cui era parte un precedente locatore e la cui stipula era prevista nel contratto di locazione in favore di quest’ultimo, in assenza di espresso accordo tra le parti.
2- Costituisce escussione abusiva della garanzia autonoma, in quanto tale censurabile con provvedimento di inibitoria ex art. 700 c.p.c., la richiesta di pagamento avanzata all’istituto di credito da un soggetto privo di legittimazione sostanziale al riguardo, in quanto non beneficiario della garanzia stessa.
3- Integra il presupposto cautelare del periculum in mora, in un procedimento ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto l’escussione abusiva di una garanzia autonoma, l’obiettiva difficoltà di recupero delle somme da parte del debitore principale in ragione delle condizioni patrimoniali del creditore garantito.
1.- Il caso
La società Alfa concludeva con la società Beta un contratto di locazione ad uso commerciale riguardante un immobile di proprietà di Beta.
Il contratto prevedeva il rilascio in favore di Beta di una fideiussione bancaria a prima richiesta, puntualmente stipulata, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti dal conduttore, nonché la costituzione di un deposito cauzionale ai medesimi fini.
Beta vendeva successivamente il bene alla società di leasing Gamma, che subentrava nel rapporto di locazione e, per accordo tra le parti, anche nella garanzia bancaria di cui era originariamente beneficiaria Beta.
L’immobile veniva quindi concesso in leasing ad Omega, la quale diveniva locatrice; Omega, in un secondo momento, cedeva con l’assenso di Gamma il contratto di leasing ed il rapporto di locazione a Delta.
La garanzia autonoma rimaneva tuttavia intestata a Gamma e nessun assenso era prestato per il trasferimento a Omega (prima) ed a Delta (poi) del relativo rapporto.
Al termine delle complesse operazioni negoziali descritte, la situazione era quindi la seguente:
- l’immobile, di proprietà di Beta (quale lessor), era concesso in leasing a Delta (in qualità di lessee), la quale diveniva locatrice nel rapporto con Alfa (conduttrice).
- Delta non diveniva beneficiaria della garanzia autonoma prevista dal contratto di locazione, inizialmente stipulata in favore di Beta e poi trasferita a Gamma. Nei confronti di Delta non era inoltre rilasciata alcun’altra garanzia, salvo il trasferimento alla stessa del deposito cauzionale costituito.
Trascorsi alcuni anni, il rapporto di locazione così instauratosi tra Alfa e Delta cessava a fronte del recesso esercitato dalla prima e contestato dalla seconda. Nasceva, pertanto, una complessa controversia tra le parti, con formulazione di rivendicazioni reciproche.
Per quanto qui rileva, in particolare, Delta avanzava nei confronti di Alfa richieste risarcitorie e di pagamento di canoni insoluti; Alfa respingeva recisamente dette pretese, opponendo peraltro l’esistenza di propri maggiori crediti vantati verso la locatrice.
Quest’ultima decideva allora di rivolgersi all’Istituto bancario che aveva emesso la garanzia autonoma in favore di Beta (poi trasmessa a Gamma), pretendendo di escutere la stessa quale nuova locatrice dell’immobile.
2.- Il ricorso ex art. 700 c.p.c.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. Alfa, nella qualità di debitore principale, conveniva avanti al Tribunale di Bergamo tanto la locatrice Delta, pretesa beneficiaria della garanzia, quanto la Banca garante, al fine di ottenere un provvedimento di inibitoria dell’escussione della garanzia.
Nell’atto introduttivo del giudizio Alfa allegava e dimostrava l’esistenza dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Sotto il profilo del fumus Alfa deduceva, tra l’altro, che l’escussione della garanzia intrapresa da Delta doveva ritenersi abusiva in quanto:
- Delta non era beneficiaria della garanzia, non essendo mai subentrata nel relativo rapporto con la Banca;
- il credito per il quale era stata avviata l’escussione era per tabulas insussistente, il che consentiva al debitore garantivo di sollevare l’exceptio doli generalis.
Quanto alla questione sub a), in particolare, Alfa evidenziava che le garanzie “autonome” o “a prima richiesta”, a differenza delle fideiussioni ordinarie, non costituiscono un accessorio del contratto (nel caso di specie: di locazione) le cui obbligazioni garantiscono e, dunque, non circolano né si trasferiscono unitamente al contratto medesimo, salvo che il trasferimento sia espressamente pattuito dalle parti.
Nella vicenda oggetto di causa, peraltro, non era intervenuto alcun accordo tra le parti interessate ai fini del subentro della nuova locatrice Delta, oltre che nel contratto di locazione, anche nella garanzia.
Sotto il profilo del periculum in mora, veniva addotto e dimostrato, anche con la produzione dell’ultimo bilancio approvato da Delta, che quest’ultima, in caso di escussione della garanzia e quindi di incasso delle somme, era una società che non offriva garanzie patrimoniali in merito alle possibilità di recupero delle stesse da parte di Alfa.
Segnatamente, la ricorrente dava adeguata contezza dell’alta esposizione debitoria di Delta a fronte di un capitale sociale minimo e dell’assenza di risorse liquide e di beni utilmente pignorabili.
La domanda cautelare comprendeva anche la richiesta di emissione di decreto di inibitoria inaudita altera parte ex art. 669 sexies comma 2 c.p.c., stante la posizione assunta dalla Banca, propensa a pagare Delta in assenza di un provvedimento di urgenza, ed anche al fine dinon vanificare l’utilità e l’efficacia della tutela cautelarerichiesta per i pregiudizi irreparabili che si sarebbero verificati medio tempore.
3.- Il decreto inaudita altera parte e la successiva ordinanza di inibitoria del Tribunale di Bergamo
Il Tribunale di Bergamo, con decreto del 30 settembre 2013, ha inibito alla Banca ex art. 669-sexies comma 2 c.p.c. di pagare quanto richiesto da Delta, evidenziando in particolare che:
- il preventivo contraddittorio avrebbe comportato il rischio che la Banca intimata pagasse, nelle more, l’importo preteso da Delta;
- poteva riscontrarsi un apprezzabile fumus di abusività dell’escussione della garanzia, in relazione alla prospettazione della società ricorrente, sia con riguardo all’eccepito difetto di legittimazione di Delta, in quanto non beneficiaria della garanzia stessa, sia in ordine all’insussistenza del credito garantito;
- era altresì riscontrabile il periculum, volto a suffragare l’istanza cautelare, stante la condizione di apparente “scatola vuota” in capo alla pretesa beneficiaria.
Il provvedimento veniva successivamente confermato anche ad esito dell’instaurazione del contraddittorio tra Alfa e Delta, in contumacia della Banca.
Con ordinanza del 2 dicembre 2013, infatti, il Tribunale di Bergamo ribadiva che l’escussione della garanzia doveva ritenersi abusiva e ciò sulla base, in particolare, del dirimente rilievo che il subentro di Delta nel contratto di locazione non implicava il contestuale conseguimento della titolarità della garanzia già intestata a Beta e, poi, trasmessa a Gamma per successivo accordo inter partes.
In definitiva: Delta non era mai divenuta beneficiaria della garanzia, sicchè non vantava alcun diritto all’escussione.
4.- Le questioni giuridiche trattate
Nella controversia cautelare avanti al Tribunale di Bergamo sono state affrontate diverse problematiche giuridiche meritevoli di attenzione, la cui trattazione richiederebbe spazi espositivi ben maggiori di quelli consentiti per una rapida illustrazione dell’interessante vicenda giurisprudenziale in commento.
Volendo sintetizzare, e procedendo per punti, con i provvedimenti menzionati il Giudice orobico:
- ha aderito all’orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza ed in dottrina secondo il quale il debitore garantito, pur non essendo parte del contratto autonomo di garanzia, è legittimato ad agire con ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’inibitoria dell’escussione della garanzia stessa nei casi in cui detta escussione assuma, in concreto, caratteri di abusività;
- ha considerato abusiva l’escussione della garanzia autonoma nell’ipotesi in cui venga eccepito e dimostrato il difetto di legittimazione sostanziale del creditore ad ottenere il pagamento dalla banca, in quanto detto creditore non sia “beneficiario” della garanzia e, quindi, “creditore garantito”;
- soprattutto, condividendo l’orientamento espresso in particolare dalla dottrina, ha ritenuto che il contratto di garanzia autonoma integri una garanzia personale atipica, priva del requisito dell’accessorietà, che conseguentemente non si trasmette automaticamente col credito ceduto, in applicazione dell’art. 1263 c.c.;
- ha statuito, conseguentemente, che nel caso di successione nel contratto di locazione, il nuovo locatore non subentra ipso iure nel rapporto di garanzia di cui era parte il precedente locatore, se il predetto rapporto non concerne una fideiussione ordinaria, bensì un contratto autonomo di garanzia;
- ha rilevato che il periculum in mora, con riferimento al caso dell’inibitoria dell’escussione della garanzia autonoma, può essere integrato dalla prospettazione e dimostrazione dell’obiettiva difficoltà del debitore di recuperare le somme corrisposte al beneficiario (o presunto tale), stante la condizione patrimoniale (negativa) di quest’ultimo.
Tenuto conto della centralità dei temi trattati, nonchè della sensibilità degli stessi specie nel settore bancario, riteniamo che il decreto e l’ordinanza in commento, oltre “a far giurisprudenza”, siano probabilmente destinati a rafforzare ulteriormente le elaborazioni dottrinali, specie in ordine al carattere non accessorio della garanzia autonoma ed all’inapplicabilità alla stessa dell’art. 1263 c.c.