Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio 2022, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1220 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per l’applicazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per quanto riguarda il formato in cui le succursali di imprese di paesi terzi e le autorità competenti devono comunicare le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, della suddetta direttiva.
In particolare, il Regolamento si pone l’obiettivo di assicurare che l’ESMA e le Autorità nazionali competenti (NCA) possano ricevere tutti i dati necessari per la loro attività di vigilanza sulle succursali di imprese di paesi terzi e assicurare che tali dati siano trattati in modo rapido ed efficiente.
In particolare, le informazioni individuate dall’art 41, paragrafi 3 e 4, della MiFID II dovrebbero essere fornite in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
Ai sensi dell’art. 39(2), della direttiva sopracitata, è previsto che le succursali di imprese di paesi stranieri che abbiano intenzione di svolgere servizi di investimento o prestare attività di investimento nel territorio dell’Unione europea ottengano l’autorizzazione preventiva dell’NCA competente per lo stato designato.
Tali succursali non hanno l’autorizzazione a fornire servizi di investimento o a svolgere attività di investimento in Stati dell’UE diversi rispetto a quello per cui hanno ottenuto l’autorizzazione.
La Commissione UE può però adottare una decisione di equivalenza che attesti che il regime giuridico e di vigilanza di tale paese terzo sia equivalente a quello che si applica nell’Unione.
In questo caso, le succursali autorizzate sarebbero comunque sottoposte alla vigilanza dell’NCA dello Stato membro in cui sono stabilite, a prescindere dal fatto che prestino servizi transfrontalieri.
Ai sensi dell’articolo 41 le succursali autorizzate dovranno comunicare annualmente all’autorità competente dello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata rilasciata le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 3 della MiFID II.
Al fine di armonizzare non solo il formato, ma anche la tempistica delle comunicazioni, è opportuno prevedere un termine per la trasmissione di tali informazioni alle autorità competenti.