Banca d’Italia e UIF, con comunicato del 28 marzo 2025, hanno ricordato che gli obblighi in materia antiriciclaggio, dal 21 marzo 2025 si applicano anche ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf eterogestite e ai soggetti da queste finanziati.
Infatti, la legge 11 marzo 2025, n. 28, modificando l’art. 3 del decreto antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) ha previsto che i gestori esterni di Sicav e Sicaf eterogestite (o in gestione esterna), di cui all’art. 1, c. 1, lett. i.1) e i-bis.1), del TUF, devono provvedere all’adempimento degli obblighi in materia antiriciclaggio anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che gestiscono e dei soggetti da loro finanziati.