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Dac 7: sui gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione

5 Agosto 2024

Chiara Lattanzi, Dottoranda di ricerca in diritto tributario presso l’Università di Milano Bicocca

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta n. 122/2024 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in materia di obblighi di comunicazione da parte dei gestori di piattaforme digitali, ai fini di quanto previsto dal D.lgs. 1° marzo 2023 n. 32, emanato in attuazione della Direttiva DAC 7 (Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale). 

Nel caso esaminato, la società istante chiede se sussista l’obbligo di comunicare i dati delle operazioni avvenute sul proprio portale ai sensi del D.lgs. 32/2023.

La società, operante nel settore del turismo “incoming”, svolge attività di promozione e commercializzazione del territorio mediante l’utilizzo di una piattaforma di prenotazione alberghiera online operante solo in Italia.

Agendo quale intermediario tra il “venditore” (struttura alberghiera) e il cliente finale, la società non gestisce direttamente né le transazioni né i pagamenti e non trattiene alcun dato sensibile come, ad esempio, il numero di carta di credito del cliente.

Dopo un’ampia disamina della normativa in esame, nonché della posizione dell’OCSE, l’Agenzia ritiene che le menzionate attività di intermediazione “consentano di configurare in capo all’Istante lo status di gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione: ciò in quanto la piattaforma, consentendo l’interazione tra strutture ricettive e clientela, assicura ai venditori l’efficace e mirato svolgimento delle proprie attività. 

Nella fattispecie sono integrati i requisiti funzionali richiesti dalla Direttiva Dac 7 e ritualmente ripresi dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 32/2023, secondo cui la piattaforma è “qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per tali utenti”.

Inoltre, non rileva che la piattaforma non si occupi della gestione degli incassi: l’art.2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 32/2023 , infatti, nel prevedere che la nozione di “piattaforma” include “qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all’attività pertinente”, è volto a comprendere anche accordi di pagamento e riscossione del corrispettivo, senza che tale funzione costituisca presupposto necessario ai fini della qualificazione di una piattaforma rilevante. 

Tale conclusione costituisce il recepimento del paragrafo 4 del Commentario alle Model Rules, che chiarisce come la definizione di “piattaforma” includa “anche” le operazioni di raccolta del corrispettivo dagli utenti per il pagamento al venditore.

Le Model Rules, elaborate dall’OCSE nel 2020, forniscono linee guida per la rendicontazione da parte delle piattaforme digitali.

Ad ulteriore conferma, l’art. 11 del D.lgs. 32/2023, prevede la comunicazione dell’identificativo del conto finanziario, se conosciuto dal gestore di piattaforma, potendo il pagamento essere eseguito direttamente al venditore o a un altro soggetto. 

Infine, è irrilevante che la società operi solo in Italia, poiché gli obblighi informativi riguardano sia le operazioni transfrontaliere sia quelle domestiche.

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