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Giurisprudenza

Sugli obblighi gravanti sul collegio sindacale di imprese bancarie quotate

30 Gennaio 2018

Cassazione Civile, Sez. II, 22 gennaio 2018, n. 1529 – Pres. Petitti, Rel. Varrone

Di cosa si parla in questo articolo

Dalle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008, nonché dalle circolari 229/1999 e 263/ 2006 emanate dalla Banca d’Italia, con cui sono state espressamente individuate ed elencate le funzioni di controllo e vigilanza gravante sui componenti i collegi sindacali delle banche, si delinea un sistema di responsabilità che coinvolge non solo tutti i livelli decisionali dell’intermediario creditizio, ma anche il collegio sindacale tenuto al controllo della legittimità e della correttezza di tutte le delibere del consiglio di amministrazione, per verificare sia il rispetto degli obblighi previsti ope legis a carico degli amministratori, sia l’adempimento da parte di questi ultimi dei generali obblighi legali ex art. 2392, primo comma, cod. civ., di diligente gestione aziendale nell’interesse sociale.

Secondo tale disciplina, il collegio sindacale è tenuto a verificare, senza limitarsi agli aspetti meramente formali, la regolarità e la legittimità della gestione, il corretto funzionamento delle aree operative e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni e del sistema informativo.

I sindaci sono quindi tenuti a verificare con continuità, senza limitarsi ad un’“alta vigilanza” meramente formale, l’operato degli amministratori, affinchè costoro, nell’organizzare ciascuna area della struttura aziendale, agiscano con competenza e nel rispetto delle procedure di gestione dei controlli interni.

In tale ambito, la facoltà, per il collegio sindacale, di avvalersi di collaborazioni esterne, non può valere in alcun modo a svuotare di contenuto l’attività propria dell’organo di controllo né a liberarlo dalle connesse responsabilità. Al contempo, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una banca non può comportare l’esclusione o anche il semplice affievolimento del potere/dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale.

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