Sussiste l’obbligo informativo dell’intermediario successivamente alla stipula di un contratto di investimento. La mancata informazione in ordine a specifici elementi di conoscenza noti al mercato finanziario e che attestino la variazione del rischio collegato all’investimento, impongono un comportamento attivo dell’intermediario verso il cliente, consistente anche nel suggerire il disinvestimento.
È questa la conclusione a cui perviene il Tribunale di Trani, con la sentenza in esame relativa alla sottoscrizione di obbligazioni Lehman Brothers.
Nel caso che ci occupa l’acquisto dei titoli, effettuato in un periodo non sospetto (2005) era avvenuto con la “garanzia” dell’inserimento del prodotto nel paniere del consorzio interbancario “PattiChiari”, denominato “Basso rischio basso rendimento”.
La circostanza, confermata dalla banca, comporta per l’intermediario l’assunzione di un ulteriore onere informativo successivo, espressamente riportato nell’opuscolo informativo reso ai clienti. <<Difatti – scrive il Tribunale – ivi si legge che il consorzio è nato allo scopo di fornire alla clientela gli strumenti concreti per capire di più e scegliere meglio i prodotti finanziari e che l’elenco fornisce l’informazione che il titolo è emesso da un soggetto affidabile e ha un basso rischio di perdita; che l’iniziativa Pattichiari non è una campagna pubblicitaria ma un “invito ai risparmiatori per spingerli a modificare i propri investimenti” e che i titoli erano selezionati in base al “rischio di mancato rimborso” (misurato con il rating) e al “rischio di una perdita di valore” (chiamato Valore a Rischio o Var). Ed ancora, che i titoli inclusi dovevano avere un rischio di riduzione di valore inferiore all’1% su base settimanale. Ma soprattutto, era previsto espressamente che le banche aderenti all’iniziativa Pattichiari “si impegnano a fornire ai propri clienti informativa prima, durante e dopo le scelte di investimento”…”dopo, perché verrai informato su eventuali variazioni”>>.
Tanto rappresenta una assunzione convenzionale dell’ulteriore onere informativo successivo in caso di variazione dei rischio, che non può ritenersi limitato alla mera comunicazione di fuoriuscita del titolo dall’elenco Patti Chiari – peraltro, come è noto, avvenuta alcuni giorni dopo il default – potendo anche concretizzarsi nel suggerimento del disinvestimento.
Sul punto si segnala l’intervento di Cass. n. 15936/2018 “In materia di servizi di investimento mobiliare, l’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell’emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento.”
Dal comportamento omissivo dell’intermediario consegue la risoluzione dei contratti di acquisto atteso che <<Non pare di ostacolo alla pronuncia della risoluzione l’obiezione che il singolo negozio di investimento, sebbene di natura negoziale, si qualifichi come momento attuativo del contratto quadro, atteso che la giurisprudenza generalmente ammette la risoluzione parziale, espressamente prevista per i contratti ad esecuzione continuata e periodica ( art. 1458 c.c.), anche in ipotesi – analoghe a quelle in oggetto- ove il contratto abbia ad oggetto non una singola prestazione , ma più prestazioni , frazionabili e ciascuna con una propria autonoma economico-funzionale ( cfr. Cass. 2004/23657; 2002/5435) >>.
Alla risoluzione consegue il risarcimento del danno, che il Tribunale determina assumendo come periodo di riferimento il valore dei titoli al marzo 2008 (allorquando si verificò un significativo decremento del valore dei titoli) depurandoli delle somme comunque percette in questi anni dagli investitoti a seguito di rimborso effettuati dall’emittente.