Con ordinanza n. 3013 del 06 febbraio 2025 la Corte di Cassazione ha analizzato i criteri di interpretazione di un contratto di assicurazione contro il rischio di infortuni e malattie, sottoscritto nel contesto di un rapporto di lavoro.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato come, in presenza di clausole ambigue, il contratto di assicurazione debba essere valutato in modo complessivo, tenuto conto dell’eventuale margine di ambiguità che possa discendere dalla valutazione unitaria delle singole clausole.
In caso di ambiguità, quindi, resta fermo il principio sancito dell’articolo 1370 C.c., per cui l’interpretazione deve essere orientata in senso favorevole alla parte non predisponente.
Nel caso di specie, la Cassazione ha sconfessato l’interpretazione del contratto di assicurazione, sfavorevole all’assicurato, secondo cui il pagamento dell’indennizzo dovesse ritenersi subordinato alla circostanza che l’infortunio o la malattia avessero determinato l’interruzione del rapporto di lavoro.
Se da un lato, infatti, l’articolo 1 del contratto subordinava il pagamento dell’indennizzo alla condizione che l’evento lesivo avesse comportato la risoluzione del rapporto di lavoro in atto fino a quel momento, dall’altro, questa previsione era seguita da altri patti che postulavano la possibilità che l’indennizzo fosse dovuto anche se fosse mancata la risoluzione del rapporto di lavoro.