Con l’ordinanza in esame, la Corte si sofferma sui limiti del subentro del curatore nell’azione revocatoria ordinaria esperita dal creditore ex art. 2901 c.c.
Nel caso in esame, a seguito del fallimento del debitore, la curatela subentrava nell’azione revocatoria promossa da un creditore, esercitando la stessa nell’interesse di tutti i creditori del fallimento, ed estendendo l’azione revocatoria anche ad altri atti che, originariamente, non erano stati oggetto di revocatoria ex art. 2901 cc.
Sul punto, è noto che il fallimento del debitore, in pendenza della revocatoria ordinaria promossa contro di lui dal creditore ex art. 2901 c.c., permette al curatore sia di subentrare nel relativo processo, come fatto nel caso in esame, sia di proporre ex novo la medesima azione, ex art. 66 L. Fall. (v. Cass. Civ. Sez. Un., 17 dicembre 2008, n. 29420).
Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione del dicembre 2008, la Corte precisa che il subentro del curatore non può comportare un mutamento del thema decidendume del thema probandum della revocatoria ordinariae, pertanto, qualora il curatore subentri nell’azione esperita dal singolo creditore, egli accetta la causa nello stato in cui si trova, con l’unica principale differenza che l’eventuale dichiarazione di inefficacia varrà per tutta la massa dei creditori e non solo per il creditore originariamente proponente l’azione.
Il prossimo 22 gennaio si terrà il WebSeminar, organizzato da questa Rivista, di rassegna della giurisprudenza in materia fallimentare dedicata all’anno 2020. Di seguito il programma dell’evento.
Questioni in tema di ammissioni al passivo «critiche» Revocatoria nei confronti del fallimento Accordo di ristrutturazione […] |