La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6685 del 13 marzo 2024 (Pres. Scarano, Rel. Gorgoni), si è pronunciata sui presupposti per la liberazione del fideiussore ex artt. 1955 e 1956 c.c.
In particolare, con riferimento alla liberazione del fideiussore per fatto del creditore ex art. 1955 c.c., la Corte ha ricordato come questa richieda la prova che, dal comportamento del creditore, “sia derivato un pregiudizio giuridico [in capo al fideiussore], non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione, ex art. 1949 c.c., o di regresso, ex art. 1950 c.c.) e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore.”
Quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazioni future ex art. 1956 c.c., i giudici di legittimità hanno ribadito come il fideiussore sia tenuto a “dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”, con la precisazione che “l’onere di richiedere quell’autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale”.
Nel caso di specie, il ricorrente – le cui istanze sono state rigettate dalla Corte – aveva prestato fideiussione a garanzia dell’adempimento di un contratto di leasing stipulato da una società di cui era socio.
In particolare, il ricorrente lamentava che l’impresa di leasing non si era avvalsa della facoltà di risolvere il contratto nonostante i plurimi inadempimenti della propria controparte, né aveva chiesto autorizzazione al fideiussore a differire una iniziativa in tal senso, così aggravando la posizione di quest’ultimo per il crescere della esposizione debitoria, in violazione dei canoni di prudenza e diligenza, nonché di correttezza e buona fede.