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Giurisprudenza

Sui prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

7 Maggio 2018

Cassazione Civile, Sez. III, 30 aprile 2018, n. 10333 – Pres. Vivaldi, Rel. Scoditti

Con Ordinanza n. 10333 depositata in cancelleria il 30 aprile 2018, la terza sezione della Cassazione Civile ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale nell’ambito di un’impugnazione proposta da parte di una compagnia di assicurazione avverso una sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano nel 2016 (sentenza n. 220/2016 del 21 gennaio).

In particolare, l’Ordinanza, trattando unitamente i primi due motivi di ricorso riguardanti l’applicazione delle regole di condotta previste dal vecchio Regolamento Intermediari di Consob n. 11522/1998 ad una polizza sottoscritta nel 2006 da un cliente per il tramite di società fiduciaria, li ha ritenuti in parte inammissibili ed in parte infondati nei seguenti termini.

L’Ordinanza ha preso atto del giudizio di fatto della corte territoriale secondo cui “mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell’intermediazione doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figuravano come assicurati (…) sicché trovavano applicazione il TUF ed il Regolamento Consob”. L’Ordinanza ha quindi richiamato il precedente della Corte di Cassazione n. 6061/2012, secondo cui il giudice di merito, al fine di stabilire se vi sia stata violazione delle regole di comportamento previste dalla normativa applicabile, “deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se immune da vizio di motivazione, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iurisattribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato)”.

Dopodiché, l’Ordinanza, richiamato l’accertamento del giudice di merito secondo cui “investitore” doveva considerarsi non la società fiduciaria ma il fiduciante, ha riconosciuto che gli “obblighi dell’intermediario finanziario devono essere valutati nei confronti di quest’ultimo e non nei confronti della società fiduciaria” e, di conseguenza, che “Il giudice di merito ha coerentemente accertato il mancato assolvimento degli obblighi informativi e di comportamento rispetto a operazione finanziaria non adeguata (…) con riferimento alla persona fisica dell’investitore e non alla società fiduciaria”; da ultimo al riguardo, l’Ordinanza ha richiamato talune comunicazioni di Consob ritenute di pertinenza.

Da evidenziare come l’intervento abbia riguardato un prodotto sottoscritto nella contestualità della riforma del 2005/06, non sia intervenuto in merito alla questione dell’interpretazione della natura del prodotto finanziario-assicurativo e si collochi a pochi mesi dall’implementazione nazionale del nuovo quadro normativo di cui alla Direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.


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