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Giurisprudenza

“Suitability rule” e operazioni inadeguate al profilo di rischio del soggetto investitore

16 Febbraio 2021

Giuseppe Spataro

Cassazione Civile, Sez. I, 10 dicembre 2020, n. 28187 – Pres. De Chiara, Rel. Di Marzio

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in oggetto, interviene sulla definizione di “operatore qualificato” ex art. 31 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 e i conseguenti obblighi informativi dettati dal Regolamento.

Prendendo le mosse da quanto affermato dal giudice di merito ed in armonia con la giurisprudenza maggioritaria, si rende opportuno sottolineare come, con specifico riguardo alla segnalazione di inadeguatezza di cui all’art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, tale scrutinio si collochi entro l’ambito della pluralità degli obblighi informativi facenti capo agli intermediari finanziari. Essi sono dunque tutti convergenti verso un fine unitario, consistente per l’appunto nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere.

Il citato articolo 29, che stabilisce la c.d. suitability rule, ossia la regola che impedisce agli intermediari di realizzare operazioni inadeguate al profilo di rischio dell’investitore, è da porsi in stretto collegamento con la c.d. know your customer rule, dal momento che, qualora abbia precedentemente acquisito le informazioni concernenti il cliente, l’intermediario potrà verificare l’adeguatezza dell’operazione.

Ciascuna operazione di negoziazione, dunque, può essere intesa come “inadeguata” tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, ed ognuno di tali eventuali profili di inadeguatezza, ove sussistente, deve essere indicato e spiegato all’investitore al menzionato fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole.

In particolar modo, l’inadeguatezza per tipologia ed oggetto va verificata in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario, le quali si riflettono sul coefficiente di rischio dell’operazione; il profilo dell’adeguatezza per dimensione o frequenza riguarda invece il rapporto tra l’entità dell’investimento e del portafoglio del cliente.

Pertanto, afferma la Corte, non vi è dubbio che il contenuto della segnalazione di inadeguatezza debba essere tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente.

Neppure dinanzi al rifiuto dell’investitore di fornire informazioni concernenti il suo profilo, l’intermediario è esonerato dalla valutazione di adeguatezza, che deve essere eseguita sulla base delle informazioni in suo possesso, quale ad esempio l’età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali.

La segnalazione di inadeguatezza è inoltre dovuta anche qualora il cliente abbia in precedenza effettuato investimenti rischiosi.

Ed infine, ove pure l’investitore reso consapevole dalle informazioni ricevute, insista per l’esecuzione dell’ordine, l’intermediario non è per ciò solo vincolato ad adempiere, potendo recedere “in presenza di ordini chiaramente rischiosi, idonei ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso, ai sensi dell’art. 1727 c.c., comma 1” (cfr. Cass. n. 7922/2015; Cass. n. 12262/2015).

 

 

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