Con sentenza n. 581 del 18 aprile 2012 il Tribunale di Parma ha affrontato il tema del rispetto degli obblighi di adeguatezza (suitability rule) relativamente ad un’operazione di investimento in bond argentini.
Il regime normativo ratione temporis applicabile era quello di cui all’art. 29 Regolamento Consob 11522/98, Regolamento Intermediari, il quale prevedeva che “1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. […] 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
Nel caso di specie il Tribunale di Parma ha ritenuto provata l’inadeguatezza dell’operazione di investimento in bond argentini sulla base della dicitura, apposta dall’intermediario nell’ordine di acquisto, che definiva “non adeguata per oggetto” l’operazione stessa.
A fronte dell’inadeguatezza dell’operazione, l’intermediario non ha dato prova di aver operatore secondo quanto prescritto dal citato art. 29 TUF, non contenendo l’ordine impartito alcun esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Da tale omissione, il Tribunale di Parma ha ritenuto provata la violazione, da parte della banca, delle disposizioni sopracitate in materia di suitability rule.