Con sentenza n. 721 del 11 maggio 2012 il Tribunale di Parma affronta il tema della suitability rule relativamente ad un’operazione di investimento in bond argentini.
Come noto, l’art. 29 comma primo del Reg. Consob 11522/98, ratione temporis applicabile al caso di specie, prevedeva l’obbligo per l’intermediario di astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
Tale giudizio presuppone un obbligo sia di informazione a carico dell’intermediario relativamente alla situazione finanziaria dell’investitore (art. 28 primo comma lett. A), che di assunzione di adeguate informazioni sui prodotti finanziari oggetto dell’operazione (art. 26).
Coerentemente, l’intermediario può astenersi dall’effettuare operazioni inadeguate solo laddove conosca l’esperienza dei clienti stessi in campo di investimento instrumentifinanziari, la loro situazione finanziaria, i loro obiettivi di investimento e la loro propensione al rischio.
Nel caso di specie, il Tribunale di Parma ha desunto l’inadeguatezza dell’operazione dalla dichiarazione (ritenuta confessoria) rilasciata dalla banca nell’ordine di acquisto dei bond argentini, laddove la stessa descriveva l’operazione di investimento come “non adeguata per oggetto” al profilo del cliente.
Ciononostante, pur a fronte dell’inadeguatezza dell’operazione, la banca ometteva di inserire nell’ordine impartito alcun esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dal cliente, sì da renderla negligente rispetto ai doveri di informazione imposti a suo carico dalla normativa di settore.
Tale negligente comportamento, evidenzia il Tribunale, pregiudica senza dubbio gli effetti economici e giuridici del contratto, essendo gli obblighi imposti all’intermediario finalizzati al soddisfacimento delle esigenze che l’investitore intende perseguire nel momento in cui accede alla negoziazione.