WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia EIOPA dei benchmark
www.dirittobancario.it
Note

Sul carattere obbligatorio o facoltativo delle polizze abbinate a mutui

11 Aprile 2022

Alessandra Camedda, Ricercatrice di Diritto dell’Economia, Università di Cagliari

Di cosa si parla in questo articolo

Il commento si concentra sulla pronuncia della Corte di Cassazione in materia di Payment Protection Insurance. La Suprema Corte ritiene che la disciplina settoriale – rappresentata dall’art. 28 del D.L. 1/2012 e dall’art. 1 comma 1 del Regolamento Isvap 40/2012 – debba essere applicata non solo alle polizze assicurative che sono testualmente previste dai contratti di finanziamento, ma anche, pur in assenza di una clausola ad hoc, laddove siano state di fatto pretese dal finanziatore. Secondo l’ordinanza n. 2989 del 1 febbraio 2022, pertanto, il contratto di assicurazione, in contrasto con il modello predefinito dall’Autorità di settore, deve considerarsi nullo, con sostituzione automatica della clausola negoziale difforme, non solo quando sia stato contrattualmente previsto, ma anche se imposto di fatto dal creditore.

The comment focuses on the Supreme Court decision on Payment Protection Insurance. Supreme Court argues that the sectorial discipline – represented by article 28 of Law Decree 1/2012 and article 1 par. 1 of Isvap Regulation n. 40 /2012 – has to be applied not only to the insurance policies stated by the loan agreement, but also when they have been in practice required by the lender. Therefore, according to Court order number 2989, 1st February 2022, the insurance contract, not compliant with the predefined model issued by sectorial authority, is considered void and the differing clauses have to be automatically substituted. This functioning happens not only when it is contractually established but also when it is substantially requested by the lender.


Sommario: 1. Cenni introduttivi. — 2. L’incerta natura obbligatoria o facoltativa delle polizze assicurative abbinate ai contratti di credito. — 3. Il punto di vista della Corte di Cassazione.

 

 1. Cenni introduttivi

Con una recente ordinanza (n. 2989 del 1° febbraio 2022) la Corte di Cassazione ha affermato che sono sottoposti all’art. 1, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 40/2012[1] i «contratti di assicurazione “connessi” o “condizionati” ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall’inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordino la validità o l’efficacia alla stipula del contratto assicurativo».

La pronuncia, che richiama la dibattuta questione concernente il carattere facoltativo o obbligatorio delle polizze assicurative abbinate a contratti di finanziamento[2], offre lo spunto per un breve riepilogo della stessa.

2. L’incerta natura obbligatoria o facoltativa delle polizze assicurative abbinate ai contratti di credito

È noto che nella prassi commerciale i tradizionali contratti di assicurazione dei rami vita e dei rami danni sono spesso piegati alla realizzazione di una — sia pure indiretta — funzione di garanzia del credito[3]; è altrettanto noto che il fenomeno, designato con la formula “Payment Protection Insurance”, si manifesta di frequente attraverso l’offerta, tramite il canale bancario, di assicurazioni temporanee per il caso morte connesse a contratti di mutuo di lunga durata, in forza delle quali l’assicuratore è tenuto a corrispondere, in caso di morte del debitore-assicurato, un capitale di entità corrispondente al debito di quest’ultimo verso il finanziatore.

Le criticità riscontrate nell’offerta di tali contratti, legate in particolare al possibile conflitto di interessi della banca distributrice ed all’asimmetria di potere contrattuale nei rapporti col cliente, hanno determinato l’introduzione, a tutti i livelli, di svariate disposizioni a tutela dei soggetti finanziati. Tra queste, quella che più rileva in questa sede è l’art. 28 del D.L. n. 1/2012 (noto anche come “D.L. liberalizzazioni”), qui considerato nella versione risultante dalla conversione nella L. n. 27/2012 ed anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 124/2017[4]; su tale norma primaria, invero, poggiava il sopra citato Regolamento ISVAP n. 40/2012 sul contenuto minimo delle polizze vita abbinate ai mutui.

Prima della novella ex L. n. 124/2017, l’art. 28 obbligava le banche (o le altre imprese finanziarie) che condizionassero l’erogazione di un mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipulazione di una polizza vita, a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, ad esse non riconducibili, nonché ad accettare l’eventuale diverso contratto di assicurazione liberamente individuato dal cliente sul mercato — ove conforme ai contenuti minimi fissati con il citato Regolamento n. 40[5] — dando seguito all’erogazione del finanziamento a parità di condizioni[6].

L’introduzione dell’art. 28 nel “D.L. liberalizzazioni” ha posto il problema di delimitarne l’ambito applicativo, ossia di chiarire se il “condizionamento” dell’erogazione del mutuo alla stipulazione della polizza vita — presupposto di applicabilità di tale disposizione e delle norme attuative di cui al citato Reg. n. 40/2012 — ricorra soltanto quando il contratto di finanziamento, con una clausola ad hoc, preveda espressamente la polizza come condizione di erogazione del finanziamento (c.d. polizza “negozialmente obbligatoria”); o possa, al contrario, ritenersi integrato anche in assenza di simili previsioni contrattuali, ove la sottoscrizione della polizza sia stata di fatto pretesa dal finanziatore.

In proposito, la dottrina ha opportunamente messo in luce la necessità di distinguere il “condizionamento” della concessione del credito alla stipulazione di una polizza vita, rilevante ai sensi e per gli effetti del citato art. 28, dalla “obbligatorietà negoziale” della polizza[7], estendendosi la portata del primo anche al “semplice condizionamento di fatto che non sia calato in una prescrizione vincolante nel contenuto contrattuale”[8]; un’ipotesi, quest’ultima, riscontrabile in concreto allorquando la stipulazione del contratto di assicurazione, pur formalmente facoltativo, incida sulle condizioni del finanziamento[9].

In questo contesto, si è poi reso necessario valutare se ed a quali condizioni una polizza assicurativa facoltativa possa ritenersi sostanzialmente obbligatoria, anche a dispetto della qualificazione formale della stessa contenuta nel contratto di mutuo.

Un importante contributo in tal senso è giunto dal Collegio di Coordinamento[10] dell’Arbitro Bancario Finanziario, chiamato a pronunciarsi sull’obbligatorietà o meno delle polizze in esame nell’ambito del contenzioso sul calcolo del TAEG dei contratti di credito al consumo e, segnatamente, ai fini dell’applicabilità dell’art. 121, co. 2, t.u.b.; quest’ultimo impone, infatti, ai finanziatori di includere nel costo totale del credito i costi relativi a servizi accessori connessi, compresi i premi assicurativi, se la conclusione del contratto accessorio “è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”[11].

In proposito, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che la polizza abbinata ad un finanziamento deve presumersi[12] obbligatoria, pur risultando formalmente facoltativa, ogni qualvolta il mutuatario-assicurato provi che il contratto assicurativo: (i) ha funzione di copertura del credito; (ii) è stato stipulato contestualmente al contratto di finanziamento e ha la stessa durata di questo; (iii) garantisce un indennizzo parametrato al debito residuo.

Lo stesso Collegio di coordinamento ha comunque ammesso l’intermediario finanziatore a fornire elementi di prova di segno contrario quali: (i) l’aver proposto al cliente una comparazione dei costi dalla quale risulti che il finanziamento sarebbe stato offerto alle stesse condizioni anche se privo di copertura assicurativa; (ii) l’aver offerto condizioni di finanziamento simili, in assenza di garanzia, ad altri soggetti aventi il medesimo merito creditizio[13]; (iii) l’aver riconosciuto al cliente, per tutta la durata del rapporto, il diritto di recedere dal contratto di assicurazione gratuitamente e senza variazioni negative del finanziamento[14].

3. Il punto di vista della Corte di Cassazione

Tornando alla recente pronuncia della Corte di Cassazione dalla quale ha preso le mosse questa sintetica digressione sul tema, la Suprema Corte ha chiarito che un’interpretazione della disciplina sopra richiamata (artt. 28 D.L. n. 1/2012 e 1 Reg. ISVAP n. 40/2012), tale da restringerne la portata applicativa alle sole polizze assicurative “negozialmente obbligatorie”, si porrebbe in contrasto sia con il tenore letterale delle norme richiamate, sia con la ratio di tali disposizioni, chiaramente ravvisabile nella volontà legislativa di contrastare la prassi bancaria dell’abbinamento sistematico del mutuo ad un contratto di assicurazione sulla vita che in realtà è facoltativo.

Pertanto, il contratto di assicurazione che si ponga in contrasto con il modello predefinito in via regolamentare dall’Autorità di settore deve ritenersi nullo, con sostituzione automatica della clausola negoziale difforme ex art. 1339 c.c., non soltanto quando sia stato contrattualmente previsto come requisito necessario per l’accesso al credito bensì ogni qualvolta sia stato imposto di fatto dal finanziatore, con condotte idonee a limitare la libertà di scelta del cliente.

Su tali basi, in accoglimento del ricorso del beneficiario, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata non avendo, a suo dire, la Corte territoriale indagato se nel caso di specie, pur in assenza di una espressa clausola contrattuale, il contratto di assicurazione sulla vita fosse stato di fatto imposto o semplicemente offerto in sottoscrizione al cliente, senza alcuna compressione della relativa libertà negoziale.

 

[1] Applicabile ratione temporis al caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte.

[2] Sul tema, da ultimo, A. Tina, Polizze formalmente facoltative ma sostanzialmente obbligatorie, in Riv. dir. banc., 2022, p. 19 ss.

[3] Tra i principali contributi sul tema si segnalano, senza pretesa di completezza, P. Corrias, Le polizze collegate ai mutui: spunti di riflessione, in Riv. trim. dir. econ., 2019, p. 135 ss.; A. Tina, Contratti di finanziamento personale e polizze assicurative: l’estinzione anticipata del finanziamento (art. 125-sexies t.u.b.) mediante attivazione della copertura assicurativa, in Giur. comm., 2018, p. 789 ss.; S. Landini, Contratti di assicurazione collegati a contratti bancari e tutela dell’assicurato, in Ass., 2016, 1, pt. 1, p. 5 ss.; P.L. Fausti, Assicurazioni del debitore a “garanzia” dei mutui ipotecari; considerazioni sulla recente disciplina, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, 5, pt. I, p. 614 ss.

[4] Sul quale v., ampiamente, G.G. Peruzzo, L’art. 28 D. Liberalizzazioni e l’abbinamento delle polizze ai mutui, in Le assicurazioni abbinate ai finanziamenti, a cura di P. Marano e M. Siri, Milano, 2016, p. 149 ss.

[5] Sulla portata dei contenuti minimi dei contratti di assicurazione sulla vita di cui al citato art. 28, delineati dal Regolamento ISVAP n. 40/2012, v. più diffusamente G. Martina, Il contratto di assicurazione sulla vita finalizzato all’erogazione di un mutuo immobiliare tra misure legislative urgenti, regolamentazione dell’Autorità di vertice del settore assicurativo e prospettive de jure condendo, in Dir. banca e merc. fin., 2015, p. 295 ss., spec. 302 ss.

[6] Nella versione attuale, risultante dalle modifiche introdotte dalla citata L. n. 214/2017, l’art. 28 del “D.L. liberalizzazioni” estende il proprio ambito applicativo su due fronti: da un lato, considera ora anche i contratti di assicurazione dei rami danni abbinati a finanziamenti; dall’altro, pone a carico delle banche l’obbligo di accettare la polizza autonomamente reperita dal cliente sul mercato, senza apportare variazioni alle condizioni offerte, non soltanto quando condizioni il finanziamento alla stipulazione di un contratto assicurativo, ma anche quando l’offerta della polizza sia semplicemente connessa all’erogazione del credito. Tuttavia, ove sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dal finanziatore.

[7] Cfr. O. Caleo, Le polizze assicurative connesse ai mutui e garanzia del credito, in Obbl. contr., 2012, p. 764 s.; G. Martina, Il contratto di assicurazione sulla vita finalizzato all’erogazione di un mutuo immobiliare tra misure legislative urgenti, regolamentazione dell’Autorità di vertice del settore assicurativo e prospettive de jure condendo, cit., p. 317 s.; M. Siri, La protezione dell’assicurato mutuatario nel codice del consumo, in Le assicurazioni abbinate ai finanziamenti, a cura di P. Marano e M. Siri, cit., p. 65 s.

[8] Così O. Caleo, Le polizze assicurative connesse ai mutui e garanzia del credito, cit., p. 774 s.

[9] Cfr. M. Siri, La protezione dell’assicurato mutuatario nel codice del consumo, cit., p. 66; G.G. Peruzzo, L’art. 28 D. Liberalizzazioni e l’abbinamento delle polizze ai mutui, cit., p. 167.

[10] ABF, Coll. coord., 12 settembre 2017, nn. 10617, 10620, 10621; ABF, Coll. coord., 25 ottobre 2017, n. 13316; ABF, Coll. coord. 25 gennaio 2018, n. 2397.

[11] Si esprimono in senso conforme le Disposizioni della Banca d’Italia in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (Sezione VII, sub. 4.2.4.).

[12] Sul sistema di presunzioni elaborato dall’ABF si vedano i rilievi critici di A. Tina, Polizze formalmente facoltative ma sostanzialmente obbligatorie, in Riv. dir. banc., 2022, p. 34 ss.; F. Quarta, Assicurazione e costo totale del credito. Rilevanza della payment protection insurance nel computo del TAEG, in Banca, borsa, tit. cred., 2019, I, p. 27 ss.

[13] Tale onere è stato in taluni casi ritenuto assolto dal finanziatore: è il caso, fra gli altri, di ABF Palermo, 28 dicembre 2020, n. 23718 e ABF Napoli, 24 aprile 2018, n. 8966.

[14] Cfr. ABF, Coll. coord., 26 luglio 2018, n. 16291; più di recente, ABF Bari, 22 agosto 2019, n. 19831.

Di cosa si parla in questo articolo
Vuoi leggere la versione PDF?

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

Iscriviti alla nostra Newsletter