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Giurisprudenza

Sul corretto esercizio dei poteri sanzionatori di Consob

29 Novembre 2024

Antonio Di Ciommo, Dottorando di Ricerca, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Cassazione Civile, Sez. II,  21 ottobre 2024, n. 27242 – Pres. Falaschi, Rel. Guida

Di cosa si parla in questo articolo

Con Sentenza n. 27242 del 21 ottobre 2024, la Sez. II civile della Corte di Cassazione, nel richiamare le precedenti della medesima Sezione (Sentenze nn. 34695/2023, 34472/2023, 34466/2023 e 34465/2023), ha ribadito i seguenti cinque principi di diritto con riferimento al – corretto – esercizio dei poteri sanzionatori da parte della Consob nel caso di prospetti contenenti informazioni inesatte o fuorvianti

  1. «il momento dell’accertamento – ai fini della decorrenza del termine di centottanta giorni per la contestazione ex art. 195, comma 1, TUF – che presuppone un’attività istruttoria, non coincide con quello dell’acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell’autorità di vigilanza, ma è quello in cui l’autorità ha completato l’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza o meno dell’infrazione. In altre parole: “constatazione del fatto” e “accertamento del fatto” sono due concetti diversi»;
  2. «l’accertamento dell’illecito amministrativo in materia bancaria e di intermediazione finanziaria non si indentifica nella fine dell’attività ispettiva o commissariale, ma si colloca in un momento successivo, da valutare a seconda delle particolarità del caso concreto»;
  3. «spetta all’autorità amministrativa, e non al giudice, decidere se avviare o meno un’attività di indagine; al giudice compete esclusivamente controllare se il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in un tempo ragionevole e, a tal fine, deve valutare la superfluità ex ante, e non la congruità ex post, dell’indagine amministrativa prodromica all’adozione del provvedimento sanzionatorio»; 
  4. «nel caso in cui […] intervengano le due autorità di supervisione, Banca d’Italia e Consob, si deve presumere, fino a prova contraria, che l’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate dall’altro organo di vigilanza quando riceve da quest’ultimo i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori adottati dall’autorità procedente»; 
  5. «nel caso in cui […], all’esito della verifica ispettiva da parte di Banca d’Italia, la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, si presume iuris tantum che Consob sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate da Banca d’Italia nel momento in cui riceve i rapporti periodici dei commissari straordinari o del comitato di sorveglianza, o quando le vengano comunicati i provvedimenti sanzionatori adottati da Banca d’Italia, rilevanti anche ai fini della vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti della banca demandata alla Commissione».

In particolare, gli esponenti aziendali di una banca assoggettata a procedura di risoluzione impugnavano presso la Corte d’Appello di Firenze il provvedimento con cui la Consob applicava nei loro confronti le sanzioni amministrative conseguenti all’omessa inclusione da parte della banca stessa di informazioni nel prospetto d’offerta dei propri titoli (o in un eventuale supplemento) relative ai rilievi formulati dalla Banca d’Italia in occasione di alcune ispezioni aventi ad oggetto la situazione aziendale e l’attività della banca medesima tra il 2012 e il 2014, ritenendo che queste informazioni fossero «certamente necessarie per consentire agli investitori di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’emittente».

La Corte di Appello di Firenze, nel giudizio di prime cure, accoglieva la domanda e disponeva l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori ritenendo che l’Autorità fosse decaduta dal potere di irrogare le predette sanzioni: il giudice di prime cure ha, infatti, ritenuto che la contestazione della Consob fosse ormai tardiva in quanto avvenuta solo nel 2016, mentre i fatti per cui si procedeva erano: (i) avvenuti tra il 2012 e il 2014; e (ii) conosciuti dall’Autorità dal 2014 in virtù delle informative inoltrate dalla Banca d’Italia sull’imminente crisi dell’intermediario.

Perciò, secondo il giudice di prime cure, il termine per la contestazione delle violazioni sarebbe dovuto decorrere quantomeno dalla primavera del 2014, mentre la Consob avrebbe contestato gli addebiti a oltre due anni di distanza (ottobre 2016) e, dunque, oltre il termine per l’accertamento e contestazione della violazione.

La Consob ha conseguentemente proposto ricorso per cassazione ribadendo, tra l’altro, di aver ricevuto i documenti con gli specifici rilievi ispettivi della Banca d’Italia solamente nel maggio 2016, essendo perciò in condizioni di procedere all’accertamento dei fatti e alla successiva contestazione delle violazioni solo dopo tale momento.

La Suprema Corte ha, di conseguenza, accolto il ricorso della Consob e cassato la sentenza di prime cure, rinviando alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

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