1) L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente è autorizzata a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull’acquisto di servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato realizzato ai fini dell’acquisizione di quote sociali in un’altra società, anche qualora tale acquisizione non abbia alla fine avuto luogo.
2) L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente non è autorizzata a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sulla commissione pagata a un ente creditizio per l’organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario destinato ad effettuare investimenti in un settore determinato, qualora tali investimenti non abbiano alla fine avuto luogo e il capitale ottenuto mediante tale prestito sia stato integralmente versato alla società controllante del gruppo sotto forma di un prestito.