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Giurisprudenza

Sul diritto del cliente di ricevere copia della documentazione ex art. 119 comma 4 TUB

14 Aprile 2025

Cassazione Civile, Sez. I, 28 marzo 2025, n. 8173 – Pres. Di Marzio, Rel. Rolfi

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza n. 8173 del 28 marzo 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul contenuto e sulla tutela giurisdizionale del diritto del cliente bancario a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, riconosciuto dall’art. 119, quarto comma, del TUB (D.lgs. n. 385/1993).

La norma attribuisce al cliente – nonché ai suoi successori o aventi causa – il diritto di ricevere, a proprie spese e entro un termine congruo (comunque non superiore a novanta giorni), copia della documentazione inerente a operazioni compiute negli ultimi dieci anni, prevedendo che possano essergli addebitati esclusivamente i costi di produzione.

Con l’ordinanza in oggetto, la Cassazione ha ribadito: da un lato, la possibilità di ricorrere a decreto ingiuntivo per attivare il diritto ex art. 119 comma 4 TUB; dall’altro, che a tal fine non osta il mancato pagamento anticipato dei costi di produzione della copia della documentazione.  

Nel caso di specie, una società, a fronte del rifiuto opposto dalla propria banca alla richiesta di consegna della documentazione bancaria relativa a un triennio, aveva agito in sede monitoria ottenendo un decreto ingiuntivo, poi revocato nei gradi di merito sul presupposto dell’omesso pagamento anticipato delle spese di produzione.

La Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha cassato la decisione, affermando i principi di diritto di seguito sintetizzati.

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che:

  • il diritto del cliente alla documentazione bancaria sopravvive alla cessazione del rapporto contrattuale, in quanto espressione dei doveri generali di buona fede, correttezza e cooperazione (artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.), ove permangano effetti giuridici riferibili al rapporto stesso;
  • l’obbligazione avente a oggetto la consegna della copia della documentazione configura un’obbligazione di dare, relativa a cosa mobile determinata, e come tale è pienamente tutelabile mediante ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 633, n. 3, c.p.c.;
  • il diritto alla “copia” della documentazione non è limitato al formato cartaceo, ma si estende a qualsiasi forma di rappresentazione dell’informazione, compatibile con le modalità digitali e telematiche proprie dell’attuale operatività bancaria;
  • l’anticipazione dei costi di produzione non costituisce condizione di esigibilità dell’obbligazione, dovendo ritenersi che l’art. 119, comma 4, TUB consenta l’addebito, ma non autorizzi la banca a subordinare l’adempimento all’integrale pagamento preventivo di tali spese.

L’ordinanza in oggetto si inserisce nel solco di una giurisprudenza orientata alla tutela sostanziale della parte contrattualmente debole e al rafforzamento dei principi di trasparenza, correttezza e parità informativa che devono presidiare le relazioni negoziali nel settore bancario e finanziario.

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