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Giurisprudenza

Sul dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi nelle società bancarie

27 Settembre 2019

Cassazione Civile, Sez. II, 26 settembre 2019, n. 24081 – Pres. Petitti, Rel. Varrone

Gli obblighi degli amministratori non esecutivi verrano analizzati dai professori Andrea Zoppini e Giovanni Strampelli nel Convegno del prossimo 21 novembre di rassegna di giurisprudenza ed orientamenti notarili in materia societaria. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

In materia di società bancarie, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati o dal direttore generale, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante ed adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall’intero consiglio (al quale è affidata l’approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio dell’intermediario), hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter utilmente ed efficacemente esercitare una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso informativo; e ciò non solo in vista della valutazione dei rapporti degli amministratori delegati, ma anche ai fini della diretta ingerenza nella delega attraverso l’esercizio dei poteri, di spettanza del consiglio di amministrazione, di direttiva e di avocazione.

 

 


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